Il tribunale non ha ritenuto accettabili le motivazioni delle società Eurnova e Cpi, bocciando anche le richieste di risarcimenti.
Sono stati dichiarati inammissibili dal Tar del Lazio i ricorsi amministrativi con i quali le società Eurnova e Cpi Tor di Valle chiedevano l’annullamento della delibera dell’Assemblea capitolina, provvedimento che bloccava i lavori del nuovo stadio della AS Roma a Tor di Valle.
Per quale motivo sono stati bocciati i ricorsi sull’interruzione dei lavori
Secondo quanto riporta Ansa, i giudici del Tar del Lazio hanno ritenuto la domanda di annullamento “inammissibile, per carenza di interesse”, ritenendo in più l’atto in questione “plurimotivato”. Secondo il Tar, la delibera capitolina appare al contrario legittimata, perché considera l'” impossibilità di realizzare compiutamente la proposta progettuale avanzata da Eurnova” essendo “di palmare evidenza, infatti, che non potrà mai realizzarsi tale iniziativa, che mira in quanto tale ad assegnare uno stadio alla società sportiva professionistica denominata As Roma, se tale società ha chiaramente manifestato l’impossibilità di prosecuzione del progetto”. In sostanza la posizione assunta dalla As Roma assume un ruolo decisivo “in quanto impedisce, in radice, che il progetto possa mai realizzarsi”.
Quanto al ricorso proposto da Cpi, è stato dichiarato inammissibile anche “per difetto di legittimazione attiva”, in quanto la stessa società “non ha mai assunto la qualifica di soggetto promotore dell’iniziativa sottomessa da Eurnova”.
Eurnova e Cpi chiedevano 260 milioni di risarcimenti: domande respinte
Quanto alle domande risarcitorie formulate da Eurnova e CPITor di Valle nei confronti di Roma Capitale – e quantificate in oltre 30 milioni (Eurnova) e in oltre 230 milioni (Cpi) – sono state respinte “stante la piena legittimità del provvedimento impugnato”. In merito alla domanda risarcitoria che, in via riconvenzionale, Roma Capitale ha formulato nei riguardi di Eurnova, Cpi e As Roma – che si attesta a oltre 300 milioni di euro – “è fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata sia dalla difesa di As Roma che della ricorrente principale”. In sostanza, per i giudici amministrativi, la questione è devoluta al giudice ordinario.