Stretta sulla movida a Roma: il Lazio resta in zona gialla ma sindaca Raggi ha appena firmato un’ordinanza che dispone lo stop alla vendita e all’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 18 nei minimarket, distributori automatici ed esercizi di vicinato, ad eccezione delle enoteche e delle attività al dettaglio con codice ATECO 47.25. È quanto prevede l’ordinanza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, firmata oggi per rendere più stringenti le prescrizioni anti contagio introdotte dal DPCM emanato lo scorso 2 marzo 2021.
Stop alla vendita di alcolici a Roma: arriva l’ordinanza
Considerato l’andamento dei contagi, si rendono necessarie ulteriori misure per contenere assembramenti soprattutto nelle zone della movida. Tale provvedimento verrà applicato sull’intero territorio comunale, dalle ore 18 alle 7 del giorno successivo, fino al 6 aprile. Ogni inosservanza verrà sanzionata con il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, secondo l’articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
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“Non possiamo abbassare la guardia di fronte a una situazione epidemiologica che non fa ben sperare. Abbiamo il dovere di mettere in atto ogni misura che prevenga l’aumento dei contagi per la tutela di tutti i cittadini. Abbiamo deciso di vietare la vendita e l’asporto di alcolici e superalcolici nei minimarket, nelle ore serali, per evitare il rischio di assembramenti e garantire maggiore sicurezza nelle nostre strade. Dobbiamo anche evitare che i minimarket continuino a esercitare una concorrenza sleale nei confronti degli esercizi autorizzati alla vendita” dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.
Per salvaguardare la salute della cittadinanza e per consentire agli operatori il massimo della tutela durante gli spostamenti quotidiani, è stata inoltre prorogata fino al 6 aprile 2021 la disciplina sugli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive. Rimane quindi inalterata l’articolazione in fasce stabilita insieme alle categorie interessate:
- le fasce F1A e F1B, gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i panificatori, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico tra le ore 5.00 e le ore 8.15.
- le fasce F2 e F3, quindi i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico dopo le ore 9.15.
Tale disciplina si applica anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali. Per tutte le attività sopra menzionate, l’orario dell’eventuale apertura al pubblico nei giorni festivi e prefestivi non è assoggettato alle fasce orarie dell’Ordinanza in questione.
Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario, e la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.