Il professore – o qualsiasi altra persona che lavori all’interno di un edificio scolastico – non è vaccinato? La scuola ha tutto il diritto di sospenderlo dal servizio. Lo dice il Tar del Lazio, andando in controtendenza rispetto a quanto affermato dal giudice del lavoro che, in questi giorni, ha reintegrato sul posto del lavoro, sempre nel Lazio, una dipendente della Asl Roma 6 che non si era mai vaccinata perché No-vax.
Ma adesso il Tar afferma che chi lavora nelle scuole debba invece obbligatoriamente vaccinarsi contro il Covid. I giudici, attraverso un decreto cautelare che va a respingere la richiesta di sospensiva, affermano che «l’obbligo vaccinale risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria».
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Scuola: sospensione dal servizio per chi non si vaccina
Questo dovrebbe anche scongiurare, o perlomeno limitare i rischi di ricorrere alla DAD a causa del proliferare del virus, assicurando «il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza, in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia», volendo invece «circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza».
I giudici rifiutano poi l’ipotesi di lesione «di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato», in quanto il diritto «non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica» e la sospensione dal servizio dei docenti non vaccinati «risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi».
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