Congiunti fuori Comune e congiunti fuori Regione. I mesi passano, i Dpcm si rincorrono, le FAQ del Governo sono in aggiornamento da giorni, eppure il tema degli “affetti stabili” si ripropone ogni volta. In un’Italia divisa in zone “colorate”, c’è chi nella fascia rossa e arancione si fa una domanda: posso vedere il mio fidanzato/a che vive in un altro Comune/Regione? Rientra nella voce “comprovata esigenza o necessita?”
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“E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono – si legge in una nota del Governo. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti”. Questo è quello che si legge nel Dpcm entrato in vigore il 16 gennaio scorso. Ma cosa devono fare due partner che vivono in Comuni diversi, spesso a pochissima distanza l’uno dall’altro?
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Congiunti fuori Comune e fuori Regione, il concetto di abitazione
Il ricongiungimento con il partner sembra essere previsto tra le cause di necessità, sempre da giustificare con l’autocertificazione. Le coppie potranno ritrovarsi nell‘abitazione che normalmente condividono. Questo perché gli spostamenti sono sempre consentiti per rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Secondo alcuni avvocati ed esperti di materia giuridica (tra i tanti anche Cathy La Torre, avvocatessa, attivista e politica italiana) due partner, anche se vivono in Comuni diversi, possono ricongiungersi se nell’autocertificazione specificano che si stanno recando verso l’abitazione, inserendo l’indirizzo esatto. Per fare ritorno alla propria residenza o domicilio, basterebbe solo specificarlo sul modulo al momento di un eventuale controllo.
Tra le FAQ del Governo (anche se sono in aggiornamento) si legge che il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. “L’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, studio o per altre esigenze). Le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per ricongiungersi nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi”.
Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a? Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente. Questo è quello che si legge in una FAQ sul sito del Governo. Ora le domande e le risposte sono in fase di aggiornamento, attualmente ancora non si hanno quelle che fanno riferimento al Dpcm del 16 gennaio. Se dovesse rimanere il concetto di “abitazione” stando a quanto spiegato prima, i partner/congiunti potrebbero rivedersi.