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Carta di circolazione: da ieri nuove norme

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Multe salate e ritiro della carta di circolazione: queste le sanzioni  per gli automobilisti  che non osserveranno  l’obbligo di annotare sulla carta di circolazione il nominativo di chi utilizza il veicolo per più di trenta giorni, se diverso dall’intestatario del mezzo. Quindi a partire da ieri, data di entrata in vigore della Circolare del Ministero Infastrutture e Trasporti n. 15.513 del 10/07/2014, è prevista una sanzione di ben 705 euro, e del ritiro della carta di circolazione, che sarà subito inviata alla Motorizzazione civile per l’aggiornamento; il provvedimento riguarda tutti i veicoli a motore e i rimorchi di cui un soggetto diverso dall’intestatario abbia la disponibilità per un periodo superiore a trenta giorni. L’obbligo di aggiornamento è esteso non solo ai privati cittadini che utilizzano magari l’auto di un parente non convivente, ma anche i soggetti giuridici che utilizzano veicoli non a loro intestati. I familiari conviventi, infatti, sono esentati, ma possono comunque chiedere l’annotazione sulla carta di circolazione del nominativo di chi utilizza il veicolo di cui non è intestatario.

Nella circolare ministeriale viene definito nel dettaglio chi è l’intestatario del veicolo: accanto al classico proprietario, al locatore in caso di locazione senza conducente, al nudo proprietario in caso di usufrutto, al locatario in caso di leasing, all’usufruttuario, appaiono figure poco note, come il “trustee” o l’acquirente in caso di acquisto con patto di riservato dominio. L’annotazione va fatta anche se sopraggiungono variazioni nelle generalità dell’utilizzatore oppure nella variazione della denominazione o della ragione sociale di un soggetto giuridico. Al momento nulla è previsto per i soggetti che effettuano attività di autotrasporto.

L’aggiornamento della carta di circolazione può essere richiesto alla Motorizzazione civile oppure ad un’agenzia ad hoc.

Comunque, il provvedimento non ha effetto retroattivo ed essendo entrato  in vigore il 3 novembre riguarda tutti gli atti posti in essere da quella data. Perciò coloro che usano già un mezzo non di loro proprietà, o possiedono un’intestazione non aggiornata, prima della data dell’entrata in vigore delle nuove norme, sono sollevati dall’onere e, lo stesso Ministero chiarisce che nessuna norma impedisce l’utilizzo a titolo di cortesia di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione. L’obbligo di annotazione  è solo per  il veicolo che sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta giorni.

Marina Cozzo

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