Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento sono due temi che spesso vengono confusi. Tra i tanti fattori e requisiti, facciamo chiarezza su cosa sono entrambe, chi ne ha diritto e come funzionano le varie casistiche.
Cos’è la pensione di invalidità
La pensione di invalidità – chiamata anche pensione di inabilità – è un insieme complesso di prestazioni assistenziali (o dette anche “previdenziali”) erogate a favore di un invalido – dichiarato in base a parere e certificazioni mediche – per garantirne il sostentamento nel caso in cui questo non possa svolgere alcuna attività lavorativa.
La pensione di invalidità civile viene erogata a persone inabili comprese tra i 18 e i 67 anni, la cui totale inabilità lavorativa viene certificata al 100%. Allo scattare del 67° anno, a pensione si trasforma in “assegno sociale” e sostituisce dunque la precedente prestazione previdenziale.
Solo questa tipologia di previdenza corrisponde, al 2021 a 286,81€ mensili, a patto che il coniuge non superi un reddito minimo, definito per legge di 16.982€.
Arretrati negli ultimi 10 anni
La pensione di invalidità prevede una maggiorazione costante, che non viene automaticamente erogata dallo stato ma che invece va richiesta tramite domanda diretta all’INPS essendo un diritto inespresso.
La legge prevede anche che si possano recuperare gli arretrati di questa maggiorazione fino a 20.000€ e occorre inoltre essere ovviamente invalidi certificati al 100% ed essere tra i 60 e i 70 anni.
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Assegno mensile di invalidità civile
Questo tipo di assegno di invalidità viene erogato a tutti gli invalidi civili riconosciuti nella % tra il 74 e il 99%. Anche in questo caso l’invalido deve essere compreso tra i 18 e i 67 anni e non si richiede che sia stipulata una polizza assicurativa o che dei contributi siano stati versati.
L’importo in questo caso è di 286,81€ e non è soggetto a tassazione IRPEF.
Per poter ricevere l’assegno, l’invalido civile non deve percepire redditi personali superiori ai 4.931€, valore che cambia di anno in anno in base ai nuovi limiti imposti dall’INPS.
Assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità, seppur abbia un nome simile all’assegno mensile, è relativo a un tipo di prestazione economia previdenziale che determini una riduzione dell’invalido di almeno due terzi della capacità lavorativa.
Per essere corrisposto la legge prevede che l’interessato abbia versato almeno cinque anni completi di contributi verso lo Stato, di cui necessariamente 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità.
Questo non ha un importo fisso e varia in base al numero e alla quantità dei contributi versati.
Indennità di accompagnamento
Questa tipologia di prestazione previdenziale viene erogata ai soggetti che hanno una comprovata incapacità autonoma nel deambulare e che dunque richiedono la presenza di un accompagnatore anche per compiere gli atti quotidiani.
In questo caso non vi è un limite reddituale oltre il quale non viene erogata e per ottenerla occorre presentare domanda agli uffici INPS con allegata la certificazione della condizione patologica dell’invalido.
Vengono in questo caso corrisposte dodici mensilità durante l’anno, per l’importo mensile di 520€.
Indennità di accompagnamento chemioterapia
Seppur la chemioterapia non sia di fatto una patologia invalidante, la legge riconosce unanimemente l’indennità di accompagnamento a chi sta facendo questa terapia o anche radioterapia, sempre che le condizioni soddisfino la legge n°18 del 1980.
Anche in questo caso basta la certificazione medica che attesti l’impossibilità a deambulare autonomamente ed è anche in questo caso del valore mensile di 520€.