Superbonus 110, le ultime novità. Il provvedimento varato dal Governo per realizzare lavori edili e di ristrutturazione, sin dalla sua emanazione, è stato oggetto di varie modifiche e proroghe al livello di tempistiche da rispettare.
L’incentivo, lo ricordiamo, consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo. Ma quali sono le scadenze aggiornate? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Le nuove scadenze
Il superbonus 110% ha l’obiettivo di favorire l’efficientamento energetico degli edifici completamente a costo zero per il cittadino qualora rientrante nei requisiti. Ad oggi esistono due tipi di intervento con le relative scadenze: quelli per l’efficientamento energetico per l’appunto e quelli per l’adeguamento antisismico.
Ma quali sono le nuove scadenze per il bonus?
Novità ci sono ad esempio per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari). In questo caso, qualora siano stato completati almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022.,il limite temporale entro il quale è possibile detrarre le spese si estende fino al 31 dicembre 2022, prorogabili ulteriormente fino al 30 giugno 2023. Per i condomini invece, il limite temporale è esteso fino al 31 dicembre 2022 qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 30 giugno 2022.
Lavori non ultimati con il superbonus 110%
Ma cosa succede in caso di lavori non ultimati entro le scadenze stabilite? L’unica certezza in tal senso è che non sarà ammissibile lasciare lavori in sospeso e dunque gli interventi andranno comunque ultimati anche se eccedenti le deadline stabilite. Per i casi specifici vi invitiamo a visitare il sito del Governo nella sezione FAQ.
Interventi finiti, collaudo, comunicazione in caso di compravendita
E per ciò che riguarda gli interventi terminati è richiesto che sempre entro le scadenze di cui sopra sia necessario che gli immobili oggetto dei lavori abbiano l’agibilità dietro la presentazione al Comune di residenza della comunicazione di fine lavori (nonché della segnalazione di avvenuta certificazione di conformità edilizia) o basta il cosiddetto “collaudo statico”?
Il Ministero dell’Economia e Finanza ha distinto il tema in due parti. Da un lato tali requisiti non sono richiesti ai fini dell’agevolazione fiscale per i cittadini (le detrazioni); dall’altro però potrebbero avere rilevanza in caso di compravendita, cioè se lo stabile oggetto dei lavori con il superbonus 110% sia stato messo sul mercato immobiliare.