Con la legge n. 206/2021 il Governo ha ricevuto formale delega a concludere, entro l’anno, una sostanziale riforma del processo civile
Il codice di procedura civile cambierà a breve. Per chi non lo sapesse, attraverso questo codice viene disciplinato l’intero iter che dovrà seguire un processo civile, ovvero vengono indicati tutti quei passaggi formali che conducono ad una regolare prosecuzione del processo.
La sua nascita è abbastanza remota, esso è stato infatti introdotto con il regio decreto n. 1443 del 1940. Nel corso degli anni è stato oggetto di diverse e sostanziali modifiche. Tuttavia, nonostante i costanti interventi di revisione, non è stato mai raggiunto quello che oggi è diventato lo scopo principale, ovvero ridurre i tempi della giustizia.
Le lungaggini processuali costituiscono un problema sia perché ciò risulta essere contrario al principio della ragionevole durata del processo, così come indicato dall’art. 6 della Convenzione Europea per i diritti umani, sia perché costituiscono un freno alla crescita economica del paese.
Il problema si poneva già dal 2001, anno in cui fu emanata la l. n. 89/2001, chiamata anche legge Pinto, secondo la quale, in caso di irragionevole durata del processo, il cittadino ha la facoltà di chiedere un indennizzo a titolo di ristoro, direttamente allo Stato. Si pensava che attraverso tale intervento la macchina della magistratura sarebbe migliorata ma, in realtà, ciò non ha portato ad alcun beneficio da un punto di vista della riduzione dei tempi di giustizia.
Per tutti questi motivi, il parlamento ha emanato la legge n. 206 del 2021 che delega il governo ad adottare tutti i provvedimenti necessari a migliorare l’efficienza del processo civile e a potenziare la disciplina relativa agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie. L’obiettivo finale è quello di ridurre i tempi della giustizia di almeno il 40%.
La legge delega contiene anche delle indicazioni sui punti del codice di procedura civile su cui è necessario concentrarsi. La linea guida, in tal senso, riguarda principalmente:
- La possibilità di introdurre i mezzi di prova già dalla prima udienza;
- Aumento dei termini previsti per comparire indicati nell’art. 163 bis c.p.c.;
- Aumento dei termini indicati nell’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto;
- Termine massimo di fissazione della seconda udienza pari a 90 giorni;
- Possibilità, da parte del giudice, di formulare proposte conciliative fino all’ultima udienza;
- Il deposito delle comparse conclusive, e delle relative memorie di replica dovranno essere rispettivamente di 30 e 15 giorni.
Inoltre, al fine di scoraggiare impugnazioni delle sentenze di primo grado, sulla base di presupposti totalmente infondati, è prevista l’introduzione della condanna ad una ammenda, che sarà compresa tra 250,00 e 10.000,00 euro per coloro i quali procederanno comunque all’impugnazione dinanzi alla Corte di Appello competente.
Con riferimento a poteri e strumenti della Corte di Cassazione, è prevista l’abolizione della c.d. sezione filtro, assegnando, invece, direttamente ad ogni sezione il potere di filtro. Mentre un nuovo strumento riguarderà l’introduzione del c.d. rinvio pregiudiziale in Cassazione, ovvero il giudice che si trova dinanzi a particolari questioni di diritto, non suscettibili di chiara interpretazione, potrà investire egli stesso direttamente la Suprema Corte.
Altro passaggio ritenuto fondamentale è quello di incentivare l’utilizzo di strumenti alternativi extra giudiziali per limitare ulteriormente l’accesso al contenzioso dinanzi al giudice di merito. Gli strumenti che saranno oggetto di incentivazione sono: la mediazione, la negoziazione assistita, e gli arbitrati.
Quindi non ci resta che attendere, anche se, in realtà, qualche piccola modifica al codice di procedura civile e al codice civile sono già state effettuate direttamente alla legge delega.
Infatti, sono già stati modificati: l’art. 26 bis c.p.c. relativo al “Foro relativo all’espropriazione forzata dei crediti”; gli artt. 78 e 80 c.p.c. relativi alla nomina del “curatore speciale”, nell’ambito della tutela dei minori; l’art. 543 c.p.c. che disciplina la forma del pignoramento e, infine, l’art. 709 ter c.p.c., che disciplina l’ipotesi in cui insorga una controversia tra i genitori in ordine all’esercizio della loro responsabilità genitoriale. Anche il codice civile ha subito la modifica di alcuni articoli di legge.
Altri obiettivo laterale, indicato dalla legge delega, verte in materia di diritto di famiglia. È prevista, infatti, l’istituzione del Tribunale della famiglia, con l’introduzione di un rito unitario in materia di famiglia.
Infine, maggiore tutela dovrà essere prevista per i reati di violenza sulle donne e sui minori. In tal senso lo scopo è quello di rendere più celere l’emanazione di quei provvedimenti che hanno il fine ultimo di tutela la donna o il minore vittima di violenza.