È possibile detrarre delle spese universitarie dal 730 del 2024. Vediamo nel dettaglio quali sono le spese detraibili e qual è la procedura da seguire.
La detrazione serve, ovviamente, per ridurre le tasse da pagare.
Detrazioni spese universitarie: come inserirle nel 730
Per chi non lo sapesse, è possibile detrarre delle spese universitarie, che vengono riconosciute nel 730-2024. Le spese che si possono detrarre quest’anno fanno riferimento a quelle sostenute nel 2023. Se si frequenta un’università statale, la detrazione è del 19%. Se si frequenta un’università privata, l’importo della detrazione non può superare quello stabilito dal Ministero dell’Università e della ricerca. Vediamo nello specifico quali sono e come funzionano le detrazioni delle spese universitarie da inserire nel 730.
Innanzitutto è bene ricordare che le spese universitarie detraibili consentono uno sconto sull’imposta lorda IRPEF. La detrazione spetta ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo che non supera i 120 mila euro annui.
A disciplinare la normativa delle spese universitarie è il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, come integrato dalla riforma fiscale 2024. Come già anticipato, per quest’anno, la detrazione per le università statali è del 19%. Per le Facoltà private, vige il cosiddetto bonus università private, per cui la detrazione è sempre del 19 per cento, ma l’importo non può superare la soglia minima stabilita dal Ministero dell’Università e della ricerca.
Per l’anno in corso, l’importo massimo detraibile è di 3.900 euro. Per ottenere la detrazione, bisogna compilare la dichiarazione dei redditi e le soluzioni possibili sono due:
- compilare il 730 ordinario compilando i righi da E8 a E10 della sezione I, utilizzando il codice 13
- presentare il 730 precompilato.
Quali sono le spese universitarie detraibili
Ma quali sono, nello specifico, le spese universitarie detraibili? Vediamo nel dettaglio:
- frequenza di corsi di formazione universitaria o accademica per il conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU) o dei crediti formativi accademici (CFA) necessari per l’accesso al ruolo di docente;
- frequenza dei tirocini per la formazione iniziale dei docenti;
- partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
- sovrattasse per esami di profitto e laurea;
- spese per la cosiddetta “ricognizione”;
- tasse di immatricolazione e iscrizione;
- nuovi corsi istituiti presso gli Istituti musicali pareggiati e i Conservatori di Musica;
- istituti tecnici superiori (ITS);
- master universitari o corsi di dottorato di ricerca;
- corsi di perfezionamento tenuti presso l’università;
- corsi di istruzione universitaria o corsi universitari di specializzazione.
Non si possono detrarre le spese sostenute per i viaggi, vitto e alloggio e quelle di cancelleria, le spese relative all’acquisto dei libri e le spese universitarie rimborsate dal datore di lavoro.