Ancora grane sul fronte delle concessioni balneari per il Comune di Pomezia che deve fare i conti con un nuovo ricorso perso al TAR stavolta nell’ambito della gara per l’affidamento dello stabilimento Port Royal. Quest’ultimo, ricorderete, rientra tra gli stabilimenti le cui concessioni erano state dichiarate decadute dall’Ente e per questo messe di nuovo a bando prima dell’estate scorsa; la vicenda, come vi abbiamo raccontato più volte, è decisamente complessa: se per alcuni stabilimenti l’iter è andato avanti, per altri si attendono invece i pronunciamenti definitivi da parte dei Giudici, come nel caso della Perla Nera ad esempio (ma non è l’unico), dato che alcuni balneari che si sono opposti in Tribunale alle revoche delle concessioni effettuate dal Comune. A questo scenario di incertezza si aggiunge oggi dunque un’ulteriore pagina: il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso di una società esclusa – a questo punto ‘ingiustamente’ – dall’Ente alla gara per l’affidamento della concessione demaniale per il Port Royal nel maggio scorso.
Caso Port Royal: la sentenza del TAR dà torto al Comune
Veniamo al caso nello specifico. La società ricorrente si è appellata al TAR chiedendo “l’annullamento della propria esclusione dalla gara per l’affidamento in concessione demaniale dello stabilimento balneare “PORT ROYAL”, a cui aveva preso parte”. Aperte le offerte tecniche infatti, si legge nel documento consultabile per intero qui, “la Commissione aveva disposto oralmente l’esclusione della ricorrente in quanto avrebbe posto alla base della propria offerta tecnica la realizzazione di (non meglio identificate) opere edilizie vietate nella Regione Lazio“.
Tesi quest’ultima ovviamente contestata dal privato mentre, dal canto suo, il Comune di Pomezia, in sede di difesa, ha ribadito quanto segue: «il procedimento è fermo all’aggiudicazione provvisoria in quanto è intenzione dell’Amministrazione sospenderne la definizione in attesa di un parere dell’Agenzia del Demanio in ordine alla verifica della conformità delle offerte della ricorrente e di altra concorrente; nel merito, il ricorso sarebbe infondato in quanto il soccorso istruttorio non sarebbe attivabile, attinendo i vizi riscontrati a profili dell’offerta tecnica; i vizi di cui al primo motivo sarebbero sanabili ex art. 21 octies della l. 241/90, in quanto meramente formali; attese le carenze dell’offerta, anche qualora la ricorrente non fosse stata esclusa, avrebbe riportato un punteggio pari a “0” sulla propria offerta tecnica, con conseguente carenza di interesse».
Per i Giudici però “la motivazione dell’esclusione è completamente assente”, essendosi limitata la Commissione di gara “ad un solo enunciato di principio in rapporto ad un’attività non meramente vincolata (dipendendo l’apprezzamento dell’offerta da un giudizio di valore e natura tecnico-discrezionale, ancorchè sulla base del bando di gara). Ne consegue l’evidente violazione dei principi di trasparenza, imparzialità ed esaustività della motivazione che presiedono allo svolgimento di procedimenti per evidenza pubblica, con la conseguenza che il ricorso è fondato come tale va accolta”.
Concessioni, l’ennesimo ricorso che non ha giovato a nessuno
Al di là dell’esito del procedimento – non sappiamo se il Comune, condannato a pagare le spese, impugnerà la sentenza o meno – ciò che colpisce è il constatare dell’ennesimo contenzioso pendente sul litorale sul fronte delle concessioni demaniali che, almeno in questo caso, ha impedito l’apertura dello stabilimento in oggetto per l’estate 2021. Ritardando il tutto, quantomeno, di un altro anno, senza contare i costi sostenuti in aula tra avvocati e spese legali per la causa…