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Pomezia, casi Sky Garden e Zoomarine, «difetto di giurisdizione» del Tar: il Comune ‘esulta’ ma il processo si sposta dal giudice civile

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E’ stata pubblicata ieri, 25 marzo 2021, la doppia sentenza del Tar sui casi Zoomarine e Sky Garden. Il Tribunale Amministrativo del Lazio si è espresso “in decisione” dopo che nell’ottobre scorso erano stati accolti i ricorsi di entrambe le attività per sospendere i provvedimenti disposti dal Comune di Pomezia per il presunto mancato rispetto delle norme anti Covid ad agosto.
 
Ebbene, nelle scorse ore il Tar, in entrambi i casi, ha “dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice civile, presso il quale il processo potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a. e nei relativi termini”, compensando, in virtù della “relativa novità della questione giustifica, a giudizio del Collegio, la compensazione tra le parti delle spese di lite”.
 
 
 
Ciò significa che, stando a quanto ricostruito dalla nostra Redazione, nel contenzioso legale c’è stato un errore di giurisdizione (in pratica non era il Tar la sede idonea a trattare la vicenda): pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ora il tutto potrebbe spostarsi dinanzi al giudice civile
 
In tal senso le attività avranno tre mesi di tempo per presentarsi davanti al Tribunale adducendo, nel caso, anche eventuali e ulteriori motivazioni oltre a quelle già portate dinanzi al Tar.

Il Comune di Pomezia: «Sky Garden e Zoomarine, il Tar conferma le ordinanze di chiusura per mancato rispetto norme anti-Covid19»

Il Comune di Pomezia, benché il Tar si sia limitato a riconoscere il proprio difetto di giurisdizione come visto e non sia entrato, a conti fatti, nel merito della vicenda, ha accolto il pronunciamento con grande soddisfazione.
 
Sul modus operandi dell’Ente nel caso specifico tuttavia, come vi avevamo già raccontato l’estate scorsa, erano emerse più di una perplessità non tanto per quello che veniva contestato (sarà ora un eventuale nuovo contenzioso a doverlo stabilire definitivamente) ma per “il modo” con cui l’Ente aveva formalizzato le presunte violazioni, elemento questo già sottolineato dal Tar stesso ad ottobre scorso.
 
 
Ad ogni modo questo è stato il commento dell’Ente dopo la pubblicazione della doppia sentenza: «Il Tar Lazio ha definitivamente archiviato (in realtà non si tratta di un’archiviazione come visto, ndr) i ricorsi avanzati da Stark Italia (Sky Garden) e Zoomarine, le quali avevano impugnato l’ordinanza dell’Amministrazione comunale di chiusura per 5 giorni per mancato rispetto delle norme anti-Covid. Il Tar ha condiviso l’operato del Comune di Pomezia anche in merito al rilevamento delle attività correttamente svolte dalle autorità giudiziarie intervenute», si legge in una nota stampa.
 
«Siamo felici che le osservazioni e gli atti da noi prodotti nei giudizi – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalàsono stati condivisi dai giudici, confermando il buon operato del Comune. Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria abbiamo sempre lavorato per garantire la tutela della sicurezza pubblica, verificando e vigilando, insieme alle forze dell’ordine che ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo dall’inizio della pandemia – prosegue il Primo Cittadino – sulla corretta applicazione delle normative anti-Covid da parte di tutte le strutture e i pubblici esercizi. Questioni di questo tipo non sarebbero dovute neanche nascere, proprio per rispetto della salute della collettività, che per l’Amministrazione rimane sempre al primo posto».
 
A riprova di quanto da noi ricostruito, arriva la nota stampa da parte dell’ufficio legale della Stark Italia, titolare dello Sky Garden, che riportiamo integralmente:
Con riferimento all’ordinanza 20/08/2020 di chiusura di Sky Garden, il Tar del Lazio con la sentenza n. 3699 pubblicata ieri (che si allega nel suo testo integrale), non ha per nulla condiviso l’operato del Comune di Pomezia che ha invece vibratamente censurato, sia con il decreto cautelare 25.8.2020 sia con l’ordinanza 6.10.2020, che pure si allegano. Il Tar, infatti, sulla base di recenti pronunce della Corte di Cassazione, si è limitato ad affermare che la giurisdizione a decidere è del Giudice civile davanti al quale la causa sarà riassunta per ottenere il risarcimento degli ingentissimi danni subiti da Sky Garden a causa della brusca interruzione dell’attività, con un provvedimento che per ben 2 volte i Giudici hanno già bollato di illegittimità. In conclusione, vi sono quindi due pronunce che attestano l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione di Pomezia e una che, invece, afferma che la causa dovrà proseguire innanzi al Tribunale civile. Pertanto, nessuna vittoria per il Comune di Pomezia che peraltro giova sottolineare, con l’ordinanza 20.8.2020 aveva informato Sky Garden della possibilità di proporre ricorso proprio “dinanzi al Tar del Lazio”!
 
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