“La determina – spiega Mercanti – è quella riguardante l’affidamento del servizio di assistenza e salvataggio sulle spiagge per lo scorso anno. Ho inoltrato la richiesta al dirigente del settore Attività Produttive, il dott. Giuseppe Giancotti, il 7 marzo di quest’anno. Dopo più di un mese mi ha risposto il dott. Anzellotti, scrivendo che non posso avere copia della determinazione in quanto “la legge 241 e s.m.i. nel disciplinare l’accesso agli atti amministrativi della pubblica amministrazione, precisa all’art. 22 “Definizioni e principi in materia di accesso” cosa si intende per “diritto di accesso”, “interessati”, “contro interessati”, “documento amministrativo”, “pubblica amministrazione”. In particolare (…) per “soggetti interessati” intende “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, (…) ed esclude dal diritto di accesso tutte quelle istanze “preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”. Pertanto (…) tenuto conto che nella sua istanza non sono ravvisabili i presupposti per quanto richiesto, la stessa non può trovare accoglimento”. Insomma, non ho il diritto di visionare un atto che dovrebbe essere pubblicato online come previsto dalla art. 32 della L. 18-06-2009, n. 69”. Ma Renzo Mercanti non si arrende. “Scriverò nuovamente al Dirigente ed al Segretario Generale, perché sono convinto che ogni cittadino è “direttamente interessato” alla spesa dei propri soldi per ogni atto amministrativo”.
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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: E GLI ATTI DIRIGENZIALI?
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