“La giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato – si legge nel documento – è assolutamente univoca nel ritenere che quando uno dei componenti la CEC si dimette da consigliere comunale, automaticamente decade dalla commissione stessa, e ciò in quanto la carica di componente la commissione è legata alla posizione occupata dal membro eletto nell’ambito del consiglio comunale, con la conseguenza che quando tale posizione cessa a seguito delle dimissioni, viene meno il presupposto giuridico sul quale si regge la nomina a componente la commissione stessa, dovendosi quindi procedere alla convocazione dei soli consiglieri, membri della commissione, che non si siano dimessi (V. sul punto, tra le varie pronunce, Cons. Stato, V Sezione, 28/01/1972 n° 51). Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente l’assoluta illegittimità della partecipazione alla seduta della CEC del sig. Luigi Lupo, essendo egli decaduto, in conseguenza delle proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, anche dalla qualità di membro della CEC. Non è ravvisabile alcuna ambiguità nell’interpretazione delle norme vigenti, per ciò che attiene ai presupposti giuridici per ricoprire la carica di membro della C.E.C., atteso che quanto dichiarato a verbale dal sig. Luigi Lupo riguarda esclusivamente la prorogatio dei poteri della CEC come organo collegiale nel periodo intercorrente tra lo scioglimento del Consiglio Comunale uscente e l’insediamento del Consiglio Comunale neoeletto, e non alla fattispecie diversa di perdita della qualità di membro della CEC da parte del Consigliere dimissionario o decaduto”. Maria Corrao, Stefano Ielmini e Antonio Di Lisa vanno anche oltre, entrando nella scelta degli scrutatori. “Come se ciò non bastasse, il sig. Luigi Lupo ha depositato agli atti una lista di nominativi dichiarando che gli stessi “sono stati indicati dai membri effettivi della commissione e solo oggi un componente è stato sostituito da un supplente”. Considerando che, dei tre membri effettivi, ben due erano consiglieri comunali dimissionari, Luigi Lupo e Saverio Pagliuso, con le conseguenze sopra ampiamente esposte, il Presidente non avrebbe dovuto né accettare e tanto meno tener conto della lista fornita. Appare pertanto illegittima, oltre che palesemente incoerente sotto il profilo delle motivazioni, la decisione del Presidente della CEC di dare mandato all’ufficio elettorale del Comune di Pomezia di accettare le designazioni proposte”. “Avevamo chiesto di procedere per estrazione – hanno dichiarato i tre candidati dopo il protocollo del documento – non solo per le palesi irregolarità riscontrate, anche per dare garanzia a tutti quei cittadini, circa duemila, che ogni anno si iscrivono negli appositi elenchi nella speranza di essere scelti per il ruolo di scrutatore, e che invece restano sempre delusi. Ci dispiace gli altri candidati sindaci non abbiano appoggiato l’esposto da noi presentato questa mattina: al contrario, qualcuno ha dato ragione all’interpretazione della norma data da Luigi Lupo. Se la nostra istanza non verrà accolta, vista anche la relazione fatta dal Sub Commissario, siamo pronti a ricorrere al TAR ed a tutti gli organi preposti per l’accertamento della corretta procedura di nomina degli scrutatori, così come prima di noi ha fatto la Regione Friuli”.
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NOMINA SCRUTATORI: CORRAO, IELMINI E DI LISA PRESENTANO UN ESPOSTO
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