In arrivo l’obbligo vaccinale per il personale scolastico: la data prevista è il 15 dicembre 2021. I dirigenti scolastici e le organizzazioni sindacali hanno già ricevuto varie indicazioni, da parte del Ministero dell’Istruzione, su come gestire la nuova norma. Il vaccino è diventato obbligatorio per il personale scolastico a seguito del decreto del 26 novembre 2021. L’obbligo comprende anche la terza dose, ma non si estende al personale non scolastico che lavora comunque nella scuola, come gli addetti alle mense e alle pulizie.
Obbligo vaccinale a scuola dal 15 dicembre: la documentazione
Il decreto del 26 novembre 2021 riporta che il vaccino è obbligatorio per il «personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore». Si fa riferimento anche alla terza dose, da effettuare 150 giorni dopo l’ultima somministrazione. Nello specifico la certificazione riporta: «dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi».
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Obbligo vaccinale a scuola dal 15 dicembre: chi è esentato
Ci sono alcune persone che, tuttavia, risultano esentate dall’obbligo vaccinale. Nello specifico si parla di lavoratori in aspettativa e personale in congedo per maternità o parentale. «Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale». Inoltre a vaccinazione può essere omessa o differita «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2».
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Obbligo vaccinale a scuola dal 15 dicembre: i controlli
A effettuare i controlli saranno i dirigenti scolastici: «Per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi». Qualora un lavoratore non risultasse in regola dovrà produrre entro cinque giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa; la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito; l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Cosa accade se non si è in regola
Durante questi cinque giorni il lavoratore, in via temporanea, può svolgere la propria attività «assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in assenza della documentazione richiesta, avverrà l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro». Per tutta la durata della sospensione non vi sarà alcuna retribuzione. Inoltre, la sospensione avrà una durerà fino a quando il lavoratore non comunicherà al datore di lavoro l’avvio o il successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo. «E comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021».