La domanda per il bonus Covid destinata ai lavoratori stagionali e somministrati scade oggi, giovedì 30 settembre. Gli importi vanno da un minimo di 800 euro a un massimo di 1.600, a seconda della professione e dei casi. Tuttavia solo alcune categorie di lavoratori possono fare domanda per ricevere l’indennità.
Come dicevamo possono fare richiesta i lavoratori stagionali e somministrati, sia operanti nel settore del turismo, degli stabilimenti termali ma anche in altri ambiti. A questi poi si aggiungono i lavoratori intermittenti, gli autonomi occasionali ma anche a coloro che effettuano vendita a domicilio.
Indennità Covid: i lavoratori che possono fare richiesta
L’elenco specifico dei lavoratori che possono richiedere l’indennità è il seguente:
- stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
intermittenti; - autonomi occasionali;
- incaricati di vendita a domicilio;
- subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Indennità Covid: come fare richiesta
Se il lavoratore ha già fruito dell’indennità prevista dal decreto Sostegni potrà comunque ricevere un tetto massimo di 1.600 euro, senza neppure presentare una nuova domanda d’accesso.
Chi invece non ha beneficiato ma è in possesso dei requisiti, può fare richiesta entro oggi: 30 settembre 2021.
La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Indennità Covid: ecco con cosa non è cumulabile
Bisogna però specificare che l’indennità Covid-19 del 2021 non è cumulabile con:
- l’indennità per i lavoratori agricoli;
- l’indennità per pescatori autonomi;
- l’indennità erogata dalla società “Sport e salute”;
- l’indennità a favore dei lavoratori domestici;
- l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- il Reddito di Emergenza (anche se fruito precedentemente, nel corso del 2021, da un qualunque componente il nucleo familiare);
- l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.
Riguardo al Reddito di Cittadinanza, ferma restando la non cumulabilità, è possibile integrarne la misura fino al valore di 1.600 euro.
Indennità Covid: cumulabilità
L’indennità Covid-19 del 2021 è invece cumulabile con questi altri indennizzi:
- l’assegno ordinario di invalidità;
- la NASpI (ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo);
- la DIS-COLL;
- le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro e tirocini professionali;
- i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
- le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5mila euro per anno civile.