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Immobile abusivo sul litorale di Pomezia: il Tar dà ragione al Comune, sì alla demolizione

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Sembrerebbe ad un passo dalla sua conclusione la vicenda riguardante un immobile sito sul litorale di Pomezia oggetto, da parte del Comune, di un’iniziativa di demolizione. 

Una disputa che affonda le radici nel passato – addirittura negli anni ’40 – e che ora si aggiunge di un ulteriore tassello, ovvero la sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio cui gli eredi del proprietario originario avevano fatto ricorso per fermare la decisione di Piazza Indipendenza. 

“Con ricorso notificato in data 31 marzo 2010″ – si legge sul documento regionale – “gli Eredi Franceschini hanno adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento prot. n. 6061, ord. n. 1 emesso in data 26.1.2010, con cui il Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Pomezia gli ha ordinato – unitamente ai sigg.ri Giuseppina Franceschini, Bruno Franceschini e Anna Franceschini – di procedere entro e non oltre 60 giorni dalla notifica, alla demolizione delle opere abusivamente realizzate sulla particella demaniale 55 del foglio 25, e alla restituzione dell’area al pubblico demanio marittimo, avvertendolo che in difetto si sarebbe proceduto alla demolizione coatta, alla rimozione dei materiali di risulta e smaltimento da parte dell’amministrazione , con spese a carico degli ordinati”, si legge nella sentenza pubblicata il 22 giugno scorso.

I proprietari, nel motivare il ricorso, hanno citato “la nullità del provvedimento in ragione della omessa notificazione dello stesso ad alcuni eredi solidali; deducendo, nel merito, la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del codice della navigazione, nonché il vizio di eccesso di potere per erroneità dei motivi e dei presupposti, nonchè per carenza di motivazione, contestando, altresì, la pretesa dell’amministrazione alla restituzione dell’area e della sovrastante costruzione al demanio pubblico marittimo”.

Oltre a questo i ricorrenti hanno provato a far leva sul fatto che le aree in oggetto “appartenessero originariamente alla più estesa proprietà degli Sforza Cesarini. più in particolare, le originarie particelle nn. 6, 7 ed 8 della vecchia mappa 30, risultavano intestate alla Ditta “Torlonia Maria fu Giulio coniugata Sforza-Cesarini” dai quali Aurelio Franceschini acquistò la proprietà” e che “il divieto di utilizzo del bene ha prodotto un considerevole degrado del bene stesso interessato da effrazioni, furti e danneggiamenti di ogni genere da parte di ignoti, nonché da un incendio verificatosi in data 13.10.2008″.

E ancora: “Deduce, quindi, che alcun documento offre adeguato riscontro riguardo alla appartenenza dell’area in questione alla proprietà dello Stato e che il divieto di utilizzo del bene ha prodotto un considerevole degrado del bene stesso interessato da effrazioni, furti e danneggiamenti di ogni genere da parte di ignoti, nonché da un incendio verificatosi in data 13.10.2008. Conclude rilevando, in punto di fatto, che il bene, sia pur presuntivamente demaniale, sequestrato dall’autorità giudiziaria per violazione della normativa edilizia il 14.10.01, è stato successivamente dissequestrato in favore degli eredi Franceschini in data 21.08.04, con ordinanza del Tribunale ordinario di Velletri – ufficio Giudice Indagini Preliminari – (N.R.G. 6729/02), contestando, infine, la legittimità del provvedimento impugnato in ragione dell’omesso esame della domanda di condono edilizio presentata per una superficie complessiva di mq. 111,05”.

A tali deduzioni si è costituito in giudizio il Comune di Pomezia “che ha rilevato – per contro – che l’immobile interessato dal provvedimento impugnato insiste su area demaniale” e “che la concessione rilasciata in favore del sig. Aurelio Franceschetti nell’anno 1948 riguardava una superficie inferiore rispetto a quella effettivamente occupata e che l’atto abilitativo non sarebbe stato mai più rinnovato dopo l’anno 1951 non sarebbe mai più stata rinnovata, anche in ragione del mancato pagamento del canone”. 

Il Tar dunque, alla luce di verifiche effettuate, ha dato ragione al Comune di Pomezia disponendo la legittimità dell’atto intrapreso dall’ente e respingendo il ricorso fatto dagli eredi Franceschini.

 

 

 

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