Con il termine Ecobonus si intendono una serie di agevolazioni divise in 10 rate annuali (tutte dello stesso importo) e sono rivolte a tutti coloro che possiedono l’immobile che va reso più efficiente (oppure ne detengono i diritti reali di godimento). Ovviamente sono inclusi i condomini quando si parla di lavori effettuati su parti comuni condominiali. Le detrazioni possono essere dal 50% al 75%.
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Detrazione del 50%
- Interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- interventi di efficienza energetica: acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (il valore massimo di detrazione è di 30mila euro);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (efficienza almeno di classe A).
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Detrazione al 65%
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione unite alla messa a punto del sistema di distribuzione;
- spese dovute ala riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- realizzazione di interventi su edifici esistenti, (anche solo su pati) o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e orizzontali, finestre (infissi inclusi);
- sostituzione scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A unita all’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII o con apparecchi ibridi, formati da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione o per le spese dovute all’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
- spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Detrazione al 70% e al 75%
La detrazione al 70% si ha per le spese sostenute sugli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. L’involucro dell’edificio considerato deve avere un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Per quanto riguarda invece la detrazione del 75% si ha per le spese riferite ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali con l’obiettivo di migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Le spese sostenute non devono superare i 40mila euro per le unità immobiliari che compongono l’edificio.