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Ztl a Roma, i taxi perdono al Tar contro il Comune: ‘Nessuna deroga in Fascia verde’

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I tassisti perdono il ricorso al Tar al fine dell'equiparazione fra i loro mezzi e quelli del Trasporto Pubblico Locale.

Non contestavano il merito del provvedimento comunale, ma la mancata equiparazione con i bus del Trasporto Pubblico Locale. Per questo l’associazione ricorrente in rappresentanza dei taxi romani aveva presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale, che ha però respinto i loro desiderata. I taxi dunque perdono la vertenza contro il Campidoglio.

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Le auto bianche, quindi, non potranno avere deroghe per entrare nella nuova fascia verde, norma sostanzialmente iniqua voluta anche dal Comune. Per i giudici amministrativi è legittima la delibera con la quale la Giunta capitolina a novembre 2022 ha ridefinito il perimetro della Fascia Verde urbana. Ciò, secondo i firmatari del provvedimento, al fine della prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Ma i taxi sono stati esclusi dalle categorie che potranno godere di deroghe ed esenzioni; i veicoli più vecchi non saranno trattati come i mezzi vetusti del TPL. Nel merito, i tassisti non contestavano la correttezza e la ragionevolezza della misura, né il potere dell’amministrazione comunale di adottare provvedimenti al fine di contrastare l’inquinamento dell’aria, ma solo la mancata equiparazione succitata. Quella tra gli autobus di linea e appunto i taxi. Si legge in sentenza: “Nell’ordinamento giuridico, nazionale quanto regionale, non sussiste il principio della parificazione ad ogni effetto fra autoservizio pubblico di linea e non di linea“.

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La sentenza del Tar

Quindi per i giudici amministrativi le decisioni di Roma Capitale rientrano nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, e non sono affette da irragionevolezza e arbitrarietà. Ciò in quanto “nell’ordinamento giuridico, nazionale quanto regionale, non sussiste il principio della parificazione ad ogni effetto fra autoservizio pubblico di linea e non di linea“. Ancora: “Il trasporto pubblico di linea comporta ex sé un effetto di contrasto all’inquinamento, evitando l’utilizzo di una pluralità di autovetture, molto più incisivo rispetto al taxi, in cui l’utilizzo della vettura si pone, in linea generale, dal punto di vista dell’idoneità a ridurre l’inquinamento, quale ipotesi del tutto equipollente all’utilizzo di una vettura privata“. In buona sostanza per i Tribunale Amministrativo “non appare manifestamente irragionevole, o comunque discriminatorio, che l’Amministrazione, nel contesto del Piano di Intervento Operativo, e nell’adottare limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, abbia optato per non estendere ai taxi la deroga concessa al trasporto di linea e, al contrario, per applicare anche alle autovetture in servizio taxi le medesime misure applicabili per la generalità delle autovetture“.

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