E’ ora di vacanza al mare per i nostri amici a quattro zampe che da oggi sono autorizzati a scorrazzare liberamente sulle spiagge del nostro territorio.
Ad affermare tale principio è il Tar Lazio con la recente sentenza n. 9302/2015, accogliendo il ricorso di un’associazione ambientalista contro il Comune di Anzio che, con ordinanza, aveva vietato l’accesso ai cani sulle spiagge libere.
Per il Tar l’ordinanza balneare è illegittima in quanto si limita ad imporre ai conduttori di animali un generalizzato divieto. Ma senza fornire una adeguata “motivazione” che giustifichi tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti”. L’ordinanza non lo specificava, infatti, avrebbe dovuto sottolineare in maniera chiara attraverso specifiche disposizioni quali avrebbero “dovuto essere i comportamenti dei padroni degli animali”.
Secondo il Tar il provvedimento viola anche il principio di proporzionalità tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l’incidenza sulle sfere giuridiche dei privati. Vale a dire che tra esigenze pubbliche e private deve essere mantenuto un certo equilibrio. Mancando la motivazione infatti, non è possibile “apprezzare se essa sia riferibile a ragioni riconducibili all’igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge.
La motivazione del provvedimento avrebbe dovuto contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, che consentisse di verificare il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l’Autorità comunale avrebbe non soltanto non può apprezzare dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge. Di fatto tale limitazione alla libertà personale costituirebbe un limite non consentito alla libera circolazione degli individui”.
Per il giudice amministrativo, l’autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso agli animali, sulle spiagge destinate alla libera balneazione.
Una scelta che, a detta del Tar, “risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata”. Da qui l’accoglimento del ricorso. Non solo. Il comune è stato anche costretto al pagamento delle spese processuali.
“Sono oltre 8.500 le ordinanze emesse dai singoli comuni, dalle capitanerie di porto, dalle provincie e dalle regioni, alle quali si uniscono le leggi regionali e i regolamenti dei singoli stabilimenti balneari che portano a circa 20.000 le diverse normative locali relative all’accesso dei cani in spiaggia in questa estate 2015. Ordinanze spesso in contrasto tra loro che mettono in evidenza una vera e propria babele di divieti, molti dei quali non in linea con le stesse leggi regionali di riferimento” dichiara in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) che in riferimento alla sentenza del Tar del Lazio commenta: “Si tratta di una decisione senza precedenti e molto, molto importante” .
Massimiliano Gobbi