“Riprendendo la composizione di un puzzle abbandonato da anni sopra a un tavolo ormai impolverato – dichiarano i responsabili del Circolo – cerchiamo di mettere assieme le tessere: il disegno ci porta indietro nel tempo, nel lontano 1998, quando con delibera G.C. n.131 del 09/04/1998 si dava seguito alla “acquisizione delle aree provenienti da convenzioni varie” della lottizzazione denominata “Colle Romito”. Il 17/11 /2003 con Ordinanza n.296, il sindaco diede seguito alle D.G. n.865 del 23/12/1991, D.G. n.131 del 09/04/1998 e D.G. n.55 del 09/04/1988 ordinando l’acquisizione delle aree identificate al Foglio 56 Allegato 21 Particelle 49 – 921 – 1038 – 1184 – 1361 – 1566 – 1603 – 1609 – 1612 per un superficie complessiva di mq 69.864”.
Tutti questi dati tecnici sono importantissimi per poter capire quanto spiegato da Rifondazione.
“Il 15 gennaio 2007 la Corte D’appello Di Roma – Sezione Prima Civile – nel procedimento promosso dal Comune di Ardea nei confronti dell’Agenzia del Territorio Roma 2, ha dichiarato che “l’Ordinanza sindacale 296/2003 (ovvero quella dell’acquisizione dei terreni, ndr) non è idonea alla trascrizione” perché non non solo non era stato integrato un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, ma si trattava “di atto unilaterale dell’Ente Territoriale certamente diverso da quello previsto nella convenzione che, a quanto affermato dallo stesso Comune, prevedeva un trasferimento nella forma del contratto di diritto privato e non risultando emanato nell’ambito di una procedura espropriativa”. La stessa Corte D’appello Di Roma fa proseguire il documento affermando che “l’atto non è neppure idoneo al trasferimento a titolo di “acquisizione autoritativa” da parte dell’Ente Territoriale, poiché non ricorre alcuna delle ipotesi di acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune previste dagli artt. 30 e 31 T.U. 380/2001, nei casi di lottizzazione abusiva o di intervento edilizio in assenza del permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali. L’atto non è neppure idoneo alla trascrizione ai sensi dell’art. 2645 c.c. non integrando un contratto preliminare”. Per i motivi suddetti il ricorso è stato quindi respinto”.
“Allora – proseguono dal PRC – viene da chiederci: ma come ha fatto il Comune di Ardea, nonostante la sentenza emessa il 15 gennaio 2007, a dare seguito alle opere per la realizzazione della scuola di Colle Romito approvando con D.G.C. n.17 del 26/09/2007 il progetto esecutivo della scuola e affidando i lavori con determina n.136 del 17/10/2008, quando ormai la sentenza era stata già emessa? Può l’Amministrazione comunale edificare la scuola su un terreno che non risulta trasferito di diritto nel patrimonio del Comune stesso, senza registrare un apposito atto sul trasferimento dei diritti? La cittadinanza attende chiarimenti”.