Un’altra “sconfitta giudiziaria” per il Comune di Pomezia, che dopo l’infinita storia di Torvaianica Alta, stavolta si vede dare torto di giudici nella vicenda del Comparto Industriale A.
Il Tar, nell’udienza del 17 maggio, il cui esito è stato depositato in Cancelleria il 1° Giugno, ha infatti deciso di nominare il dirigente della Città Metropolitana di Roma come Commissario ad acta, levando di fatto ogni potere decisionale all’amministrazione comunale, ma addossando nel contempo al Comune di Pomezia le spese relative al compenso del Commissario.
L’ordinanza del Tar parte dal ricorso proposto da una società immobiliare, contro – scrivono i magistrati Leonardo Pasanisi, Francesco Arzillo e Cecilia Altavista – “Comune di Pomezia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Pastori, Giovanni Pascone; Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Chieppa, con domicilio eletto presso Teresa Chieppa in Roma, via Marcantonio Colonna, 27”, nei confronti di due società commerciali “per l’ accertamento dell’obbligo di provvedere sulla diffida del 24.04.2015 relativa alla conclusione del procedimento di approvazione della variante al P.P.E.I. del comprensorio industriale “A” adottata con delibera del consiglio comunale di Pomezia n. 61 del 31.3.2011″.
“Vista la sentenza di questo Tribunale n. 1768 del 2016 – spiegano i giudici – Visti tutti gli atti della causa; (…) uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale”, si è deciso di procedere con la nomina del commissario ad acta, soprattutto perché il Comune sembra non voler fornire le documentazioni richieste dai giudici stessi, atteggiamento lamentato più volte nei confronti dell’Ammistrazione Fucci anche dalla Regione Lazio per la stessa questione.
Il 5 febbraio, infatti, il Tar aveva accertato l’obbligo del Comune di Pomezia di “concludere il procedimento relativo all’approvazione della variante adottata con delibera n. 61 del 31-3-2011 e n. 13 del 17-1-2012 (di approvazione delle controdeduzioni), con la trasmissione delle delibere alla Regione Lazio per la successiva approvazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 36 del 1987“, e aveva poi ordinato allo stesso Comune di “provvedere nel termine di sessanta giorni”.
Visto che il termine era scaduto senza che nulla succedesse, “il 19-4-2016 la società ricorrente ha notificato al Comune di Pomezia la presente istanza per la nomina del Commissario ad acta”.
“Considerato – si legge ancora nell’ordinanza – che nessuna deduzione difensiva è stata presentata per l’odierna camera di consiglio e che, in base agli atti di causa, allo stato, non risulta adempiuto l’obbligo di provvedere derivante dalla sentenza”, il Tar ha “ritenuto, pertanto, di disporre la nomina del Commissario ad acta, perché provveda, previo accertamento della persistenza dell’inadempimento del Comune, alla conclusione del procedimento di cui alla sentenza n. 1768 del 2016, con la trasmissione degli atti alla Regione Lazio per la successiva fase di cui all’art. 4 della legge regionale n. 36 del 1987”.
La scelta del Commissario è ricaduta sul “dirigente della Città Metropolitana di Roma – Dipartimento pianificazione territoriale generale- servizio urbanistica o un funzionario da lui delegato”, al quale è stato deciso “di assegnare per tale incombente il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ponendo fin d’ora il compenso del Commissario, da determinarsi con successiva ordinanza, a carico del Comune di Pomezia”.
Altre spese quindi per le casse comunali e di conseguenza per i cittadini, ma quello che davvero non si spiega è come mai, di fronte alla richiesta formale e precisa da parte del Tribunale, il Comune non fornisca risposte e documenti.
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