Partiranno in settimana i primi pagamenti del sostegno economico legato all’Assegno unico attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.
Assegno unico di ottobre
E’ tutto pronto per i primi pagamenti, che partiranno già da questo fine settimana. Le date degli accrediti sono le seguenti:
- da sabato 15 per coloro che hanno fatto domanda a gennaio e febbraio 2022;
- da giovedì 27 per tutti gli altri beneficiari.
Infatti, va ricordato come per le domande presentate dal 1° marzo in poi il pagamento viene effettuato a partire dalla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi ha presentato la domanda entro giugno 2022, i pagamenti terranno comunque conto delle mensilità arretrate dal mese di marzo.
Quando spetta l’Assegno unico?
Per Assegno unico, s’intende un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché, di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’importo dell’Assegno unico viene determinato in base all’ ISEE presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. I meccanismi di calcolo sono i seguenti:
- una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro, ad un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati per i figli successivi al secondo e in caso di madri di età inferiore a 21 anni;
- una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
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