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A.SER. E TRIBUTI ITALIA: IL CONSIGLIO DI STATO DA’ RAGIONE AL COMUNE

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Vittoria del Comune di Pomezia su A.Ser e Tributi Italia. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto i ricorsi presentati dalle due società di riscossione tributi, rafforzando la posizione dell’Amministrazione e sancendo la definitiva legittimità della revoca di convenzione. Dopo la revoca del 4/5/2009 della convenzione tra Ente e A.Ser e dopo la cancellazione delle società dall’albo “dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni” avvenuta il 9 Dicembre 2009, A.Ser e Tributi Italia sono state ammesse nel 2010 alla procedura di amministrazione straordinaria. A partire da questo avevano proposto ricorso al TAR del Lazio appellandosi al decreto legislativo n. 446 del 1997 che consente alle società ammesse alle procedure di amministrazione straordinaria di far salve le convenzioni decadute a causa della cancellazione dall’albo. Ricorso respinto già dal Tribunale Amministrativo, che aveva osservato che “la decadenza della convenzione dichiarata dal Comune di Pomezia in data 4/5/2009 non è avvenuta a causa della cancellazione dall’albo anche perché la successiva decisione ministeriale (di cancellazione dall’albo) è stata una conseguenza delle inadempienze perpetrate nel tempo da A.Ser (ovvero il mancato versamento delle somme riscosse agli enti affidanti)”. Sentenza confermata ora anche in appello. “Diversamente da quanto sostengono le parti appellanti– si legge infatti nella sentenza n. 2254 del 18/4/2012 del Consiglio di Stato – il Comune, nel dichiarare l’intervenuta decadenza dalla convenzione del 30.3.2000 con A.Ser, non ha fatto altro che avvalersi della clausola risolutiva della convenzione medesima, la quale prevede la decadenza del contratto per mancato versamento delle somme dovute per due rateconsecutive e per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio. Correttamente, pertanto, il TAR ha giudicato infondati i ricorsi in quanto la decadenza dalla convenzione dichiarata dal Comune non è avvenuta a causa della cancellazione dall’albo (anche perché la decadenza è anteriore alla cancellazione dall’albo, ndr), ma è stata causata dalle inadempienze continuate di A.Ser e Tributi Italia ai danni del Comune”.

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