Quando si parla di condizionatore, sicuramente in molti non sanno che ci sono degli obblighi che vanno rispettati, pena il pagamento di una multa di 100.000 euro.
Il 17 gennaio il nuovo decreto F-Gas è entrato in vigore, con conseguenze significative sia per gli installatori privi di licenza sia per i loro clienti.
Il decreto impone severe sanzioni amministrative agli installatori sprovvisti delle necessarie licenze, nonché ai clienti che si avvalgono dei loro servizi.
Rischio 100.000 euro di multa
Ai sensi dell’articolo 6, le aziende certificate oppure, nel caso di aziende esenti da certificazione, nonché le persone fisiche certificate, devono inserire le informazioni richieste nella banca dati di cui all’articolo 16 del decreto del presidenziale n. 146 del 2018.
Il mancato rispetto entro trenta giorni dalla data dell’intervento comporta una sanzione amministrativa da 1.000euro a 15.000euro.
Ai sensi dell’articolo 8, le persone fisiche e le società che esercitano attività prive del necessario attestato o certificato o attestato sono soggette a sanzioni. Tali sanzioni possono variare da 10.000,00 euro a 100.000 euro di multa.
Se una società affida a una società non certificata gli incarichi di riparazione, installazione, assistenza, manutenzione o dismissione di apparecchiature fisse di refrigerazione, fisse di condizionamento, fisse di pompa di calore e antincendio, sarà soggetta a una sanzione pecuniaria che va da 10.000 a 100.000 euro.
Le autorità di certificazione che non hanno rispettato i termini previsti, come enunciato dal DPR 146/2018, per l’inserimento nel Registro delle informazioni relative ai certificati rinnovati, rilasciati, revocati o sospesi, incorreranno in sanzioni pecuniarie. Queste sanzioni possono variare da 150 euro a 1.000 euro.
Coloro che sono tenuti all’iscrizione nel registro elettronico nazionale ma non lo fanno sono soggetti alla sanzione pecuniaria che va da 150 a 1.000 euro.
Le sanzioni per i gas fluorurati
In tema di vendita, il Decreto Legislativo prevede che le imprese fornitrici di gas fluorurati ad effetto serra a privati o imprese sprovvisti della necessaria certificazione o attestazione per le attività di cui all’articolo 11, comma 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 saranno soggette a sanzione amministrativa che va da 1.000 a 50.000 euro.
Persone fisiche o giuridiche che acquistano gas fluorurati ad effetto serra per le finalità di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, qualunque sia la modalità dell’operazione impiegata, senza essere in possesso della necessaria certificazione o attestazione, è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro.
Le imprese che forniscono agli utilizzatori finali apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, non ermeticamente sigillate, senza aver ottenuto la dichiarazione dell’acquirente prevista dall’articolo 16, sono soggette a sanzioni da 1.000 a 50.000 euro.
Le aziende che non inseriscono nella banca dati i dati necessari relativi ai gas fluorurati ad effetto serra sono soggette a sanzioni da 500 a 5.000 euro.
Qualsiasi azienda che fornisca agli utenti finali apparecchiature non ermeticamente sigillate che contengono gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dal metodo di vendita utilizzato, incorrerà in sanzioni se non inserisce le informazioni necessarie nel database. Tali sanzioni possono andare da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000 euro.
Chi impone le sanzioni
Al fine di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente agli organismi ad esso collegati, esercitano funzioni di vigilanza e valutazione nell’ambito delle rispettive competenze.
Tra questi enti affiliati vi sono il Comando Carabinieri per la Protezione dell’Ambiente (CCTA), l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Queste organizzazioni operano secondo procedure approvate dall’autorità nazionale competente.
Concluse le attività di accertamento, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunica all’interessato la violazione rilevata e invia apposita denuncia al Prefetto territorialmente competente. Ciò viene fatto con l’intenzione di imporre sanzioni amministrative.