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Chi vive vicino al mare può passeggiare in spiaggia o fare il bagno. E per i luoghi di culto…

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Chi vive vicino al mare può passeggiare in spiaggia o fare il bagno

Chi vive vicino al mare può passeggiare in spiaggia o fare il bagno. E’ questo quanto si legge sul sito del Ministero dell’Interno tra le domande frequenti nella sezione dedicata al Coronavirus.  

«Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lago/fiume?», questa la domanda nello specifico alla quale la risposta è essenzialmente positiva. Ma, ad ogni modo, bisogna comunque rispettare tutta una serie di requisiti, fermo restando che eventuali disposizioni locali – quali ordinanze Comunali o Regionali – possono vietare questo specifico passaggio.

Chi vive vicino al mare può passeggiare in spiaggia o fare il bagno: sì quando… 

E’ possibile dunque recarsi in spiaggia per una passeggiata o fare un tuffo in mare? Ecco cosa si legge sul sito del Ministero dell’Interno. «Sì. È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini».

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Ovviamente ciò non vale per i «soggetti per i quali è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus». Ma per il resto dunque è possibile «effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona».

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Niente di nuovo dunque. La regola discriminante resta la stessa: la prossimità all’abitazione di residenza e il rispetto della distanza di sicurezza. Questo perché i luoghi menzionati «non sono chiusi al pubblico, come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione».

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No a spostamenti. Disposizioni locali possono far valere il divieto di accedere in spiaggia

«Resta fermo – precisa tuttavia il Ministero – che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti. Sono fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali. La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono».

Chi vive vicino al mare può passeggiare in spiaggia o fare il bagno: e per i luoghi di culto?

Un’altra precisazione arriva sul fronte dei luoghi di culto per i quali, come è noto, resta in vigore il divieto di assembramento. Pur tuttavia «l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione».

«Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose».

 

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