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Bullismo e Cyberbullismo: caratteristiche e risvolti giuridici

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Non è mai abbastanza

Anche questa domenica ritorniamo a parlare di violenza, in collaborazione con l’associazione no-profit “Senza veli sulla lingua” e con l’aiuto della dottoressa Roberta Catania, Consulente Legale ed Esperta in Criminologia Forense, ci occupiamo di bullismo e cyberbullismo: perché conoscere ci aiuta a difenderci.

Intervista

D: Dottoressa, cos’è esattamente il bullismo e il cyberbullismo in termini giuridici?

R: Bullismo e Cyberbullismo sono ormai divenuti termini di uso comune. Sempre più frequenti sono, infatti le notizie riguardanti giovani vittime di condotte vessatorie e persecutorie, in contesti scolastici e non, messe in atto da coetanei. 

Se nel caso del Bullismo questi atti sono perpetrati fisicamente e verbalmente in contesti scolastici, il Cyberbullismo utilizza, come suggerisce il nome, il canale informatico e social.

Cerchiamo però di comprendere, in modo più approfondito, entrambi i fenomeni.

D: Ci dia una definizione e le caratteristiche specifiche del fenomeno

R: Con bullismo intendiamo tutte quelle azioni di prevaricazione, sopruso ed isolamento sociale messe in atto da un singolo o da un gruppo nei confronti di un coetaneo ritenuto soggetto debole.

Il bullo, come la vittima, sono soggetti minorenni (bambini o adolescenti).

D: Chi sono i protagonisti del bullismo?

R: Quasi come si trattasse di un copione, nelle azioni di bullismo si identificano quasi sempre i seguenti ruoli:

  • bullo: è colui che detiene il ruolo di leader (negativo) e che attua il comportamento prepotente e persecutorio
  • aiutante/complice: è comunque un prepotente ma non agisce da solo, è seguace del bullo e sfrutta la potenza che ne deriva
  • sostenitore: colui che rinforza il comportamento del bullo ridendo, scherzando o semplicemente stando a guardare
  • esterno: colui che non fa niente ed evita il coinvolgimento diretto o indiretto in situazione di prepotenza
  • vittima: colui che subisce le prepotenze.

Una definizione che descrive in maniera attenta il fenomeno viene data da Sharp e Smith: “Un comportamento da bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c’è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare.”

Gli elementi che caratterizzano il fenomeno sono quindi l’intenzionalità, la durata nel tempo, la diseguaglianza di forza e potere tra bullo e vittima, la mancanza di sostegno per la vittima che si sente isolata ed esposta al rischio e il danno per l’autostima della vittima.

D: E per quanto riguarda il cyberbullismo?

R: La definizione di cyberbullismo, invece, la troviamo al comma 2 dell’articolo 1 legge 71/2017: “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un po’ di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

Le caratteristiche del fenomeno sembrerebbero sostanzialmente le stesse, così come le finalità delle azioni di sopruso e prevaricazione, la differenza sostanziale è il mezzo con cui vengono poste in essere: internet.

Questo perché la celere ed efficace comunicazione che avviene a mezzo della rete può assumere facilmente le forme della molestia. Soggiacciono a questo meccanismo i giovani, sempre più fusi con i loro dispositivi elettronici.

Differentemente dal bullismo in cui il comportamento vessatorio avviene nel “mondo reale”, il cyberbullismo permea il “mondo virtuale” il quale memorizza l’episodio, cristallizza l’umiliazione e la sconfitta della vittima rendendola irreversibile. Il mondo telematico permette al bullo di esercitare sulla vittima forme di sorveglianza, pressione e controllo, spesso ininterrotte.

D: Quali solo le tipologie di cyberbullismo?

  • FLAMING: messaggi online volgari, violenti, offensivi  e provocatori contenenti insulti finalizzati a suscitare battaglie verbali sui social
  • HARASSMENT: invio ripetuto di messaggi dal contenuto che sentivo mirati a ferire una determinata persona
  • DENIGRATION: insultare o diffamare qualcuno online con pettegolezzi, menzogne, dicerie e commenti crudeli
  • IMPERSONATION: l’aggressore si sostituisce alla reale persona creandosi un profilo su Internet con identità fittizia utilizzando informazioni personali, foto e dati di accesso di qualcuno per spedire messaggi o pubblicare contenuti deplorevoli al fine di danneggiare l’immagine e la reputazione della vittima
  • EXCLUSION: consiste nell’escludere intenzionalmente un utente da un gruppo costituito su un social network
  • CYBERSTALKING: minacce, molesti, violenze e denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere la vittima terrore paura per la propria incolumità fisica
  • SEXTING: invio di messaggi, testi, foto e video a sfondo sessuale che vengono divulgati tramite mezzi elettronici come smartphone ed Internet.

D: Quali sono le conseguenze penali?

Il bullismo ed il cyberbullismo sono, quindi, fenomeni costituiti da diverse condotte penalmente rilevanti. I reati che più frequentemente si possono venire a configurare con le condotte sopra descritte sono:

  • Percosse (art 581 cp)
  • Lesione personale (art 582 cp)
  • Diffamazione e Diffamazione aggravata (art 595 cp) 
  • Violenza privata (art 610 cp)
  • Minaccia (art 612 cp)
  • Danneggiamento (art 635 cp)
  • Estorsione (629 c.p.)
  • Furto di identità (art 494 cp)

Per “forma di alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni” si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 167 codice privacy”

Per contrastare, le fattispecie di reato configurabili tramite l’utilizzo di internet è stata emanata la sopracitata legge 71 del 2017 (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”) la quale prevede misure prevalentemente a carattere educativo e rieducativo. La legge pone al centro il ruolo dell’istituzione scolastica nella prevenzione e nella gestione del fenomeno e ogni istituto scolastico dovrà provvedere ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.

D: Su chi ricade la responsabilità penale?

R: Per il nostro ordinamento l’imputabilità penale scatta al compimento dei 14 anni.

La legge stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile”, ma cosa si intende con “imputabilità”? Essere imputabili significa avere la “capacità di intendere e volere”. Quindi per essere riconosciuta la responsabilità penale, oltre ad aver compiuto 14 anni, il giovane deve essere cosciente e volente nel momento in cui pone in essere le condotte.

Se ricorrono le due condizioni, il minore risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i Minorenni.

D: Come agire in caso di bullismo e cyberbullismo?

Denuncia alle autorità

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria

Oscuramento contenuti offensivi

Per quanto concerne ogni atto persecutorio commesso in maniera “virtuale”, la Legge 19 maggio del 2017 n.71 ha stabilito nuove regole e diritti, tra questi la possibilità di oscurare i contenuti pubblicati sul web o gruppi social. Leggiamo insieme:

Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.”

Numero Verde ANTIBULLISMO

Si segnala, inoltre che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel corso della campagna di comunicazione “Smonta il bullo”, ha istituito il numero verde 800 66 96 96, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, al quale rispondono psicologi, insegnanti e personale del Ministero per offrire assistenza e consulenza.

Va comunque sottolineato che dietro al bullismo/cyberbullismo ci sono sempre dei disagi psicologici, non solo ovviamente della vittima, ma anche del bullo. Il ruolo dei genitori, è quindi fondamentale. La famiglia deve intervenire nel comprendere gli stati d’animo dei figli, insegnare loro il valore delle regole, dell’autorità scolastica e del rispetto altrui, incoraggiarli a denunciare il fenomeno agli insegnanti e a combatterlo.

Non meno importante è il ruolo della scuola, nella quale deve formarsi un vero e proprio esercito per contrastare il fenomeno del bullismo. Lo studente vittima deve potersi sentire al sicuro ed il giovane bullo deve sapere di essere controllato e punito per i suoi comportamenti. Preside, insegnanti, bidelli, personale amministrativo non devono mai tapparsi gli occhi dinanzi a fenomeni pericolosi come questi.

In Italia l’associazione no-profit “Senza veli sulla lingua”, fondata a Milano (ma con diversi sportelli d’ascolto in diverse regioni d’Italia, tra cui il Lazio con Roma e la Toscana con Prato) dall’avvocato Ebla Ahmed nel 2013, si occupa di contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme e manifestazioni, offrendo una serie di sevizi gratuiti alle vittime di violenza. La responsabile sul territorio romano è l’avvocato Adalgisa Ranucci ed insieme al suo team composto dalla Dott.ssa Allegra Cascinari, dalle psicologhe, la Dott.ssa Chiara Ugolini, la Dott.ssa Elisa Avalle, la Dott.ssa Sabrina Rodogno, dall’avvocato penalista Maria Cristina Ciace e dalle giuriste Federica Perpignano e Roberta Catania offrono assistenza psicologica, consulenza legale, assistenza fiscale, consulenza sul lavoro, formazione e progetti nelle scuola (violenza di genere, bullismo, cyberbullismo).

Via Ancona 20, Roma 00198

Tel: 3286717062

 

Se volete raccontarmi le vostre storie per sciogliere insieme qualche nodo disfunzionale, scrivete all’indirizzo: psicologia@ilcorrieredellacitta.it

Vi aspetto.

Dott.ssa Sabrina Rodogno

Psicostress

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