Bonus maternità. Per questo nuovo anno 2022 c’è stata una certa rivalutazione per quanto riguarda l’erogazione del bonus maternità. Cambiano alcuni elementi della misura, i requisiti economici per accedere all’assegno ed altro ancora. Questo è il tema dell’ultimo comunicato stampa sfornato dalla Presidenza dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, attraverso cui viene comunicato l’aumento dell’assegno e l’innalzamento della soglia limite ISEE. Parallelamente, da prossimo mese di marzo scomparirà l’assegno ai nuclei familiari numerosi, che rimane in vigore solamente per i primi due mesi dell’anno dunque.
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Bonus maternità: cosa cambia
Si tratta, come molti già sapranno, di una prestazione di tipo assistenziale concessa da parte dei Comuni e pagata dall’INPS, come recita l’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51. Quello che troviamo accedendo al portale dell’INPS è il seguente aggiornamento:
- il diritto all’assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo,
- spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).
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I limiti ISEE
Come di consueto, l’assegno spetta solamente ai nuclei familiari che rientrano nella fasce di reddito previste dalla misura, quindi in base all’ISEE. Andando un po’ nello specifico e considerata un variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT dell’1,9%, abbiamo che:
- l’assegno mensile per le famiglie, se spetta nella misura intera, allora sarà pari a euro 147,90. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente e’ pari a euro 8.955,98;
- l’assegno mensile di maternita (art. 74 legge 26 marzo 2001, n. 151) da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e’ pari a euro 354,73; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente e’ pari a euro 17.747,58.
Infine, i soggetti richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale parallela, per poter usufruire del sussidio di maternità. E poi, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.