Blocco traffico Roma: stop ai veicoli inquinanti nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 2019. Da oggi al fino a domenica è stato istituito nella capitale il blocco della circolazione: dalle 7.30 alle 20.30 non possono circolare ciclomotori e motoveicoli Euro 0-1; stop valido anche per gli autoveicoli a benzina e diesel Euro 0-1-2. Il provvedimento è attivo nell’ormai nota fascia verde di Roma.
Blocco traffico Roma venerdì 18 gennaio 2019: chi non può circolare
A seguito del superamento degli inquinanti con livelli superiori al limite vigente di PM10, nelle stazioni di monitoraggio “Preneste” e “Tiburtina”, è stata adottata l’Ordinanza della Sindaca sulla limitazione della circolazione ai veicoli più inquinanti: la n. 8/2019 per le giornate del 18, 19 e 20 gennaio 2019.
– ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive);
– autoveicoli alimentati a benzina “EURO 2” (ovvero non conformi alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive).
Blocco traffico Roma sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019: chi non può circolare
Per le giornate del 19 e 20 GENNAIO 2019 il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA, nella Z.T.L. “FASCIA VERDE” del P.G.T.U. (come in Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per le seguenti tipologie veicolari:
– Ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive);
– Autoveicoli alimentati a benzina “PRE-EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2” (ovvero non conformi alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive);
– Alimentati a gasolio “PRE-EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive).
Blocco traffico Roma 18,19 e 20 gennaio 2019: le categorie esentate
Dai suddetti divieti di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:
1. Veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996;
2. Veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso, anche stradale e il pronto intervento per acqua, luce, gas, telefono ed impianti per la regolazione del traffico e al trasporto salme;
3. Veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico;
4. Veicoli adibiti a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare o dall’Amministrazione di Roma Capitale;
5. Veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
6. Veicoli adibiti al trasporto di partecipanti a cortei funebri;
7. Veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
8. Veicoli adibiti al trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell’Ordine dei medici;
9. Veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano;
10. Veicoli regolamentati ai sensi delle deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e n. 55/2018.
Si ordina anche che, sull’intero territorio comunale, gli IMPIANTI TERMICI destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell’aria negli ambienti:
- 18°C negli edifici classificati, in base all’art.3 del D.P.R. n. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
- 17°C negli edifici classificati, in base all’art.3 del D.P.R. n. 412/93, nella categoria E.8.
Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili). Per ulteriori disposizioni vedere il testo dell’Ordinanza.