Dopo
Roma, anche a Guidonia arriva l’ordinanza che limita l’utilizzo dei riscaldamenti per la stagione invernale 2022-2023. Rifacendosi al “Piano nazionale di riduzione dei consumi di gas naturale” del Ministero della Transizione Ecologica e dal decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, in virtù del conflitto in Ucraina che ha comportato l’insicurezza nell’approvvigionamento di gas e l’aumento dei prezzi, sono stati previsti nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati.
E oggi il sindaco Mauro Lombardo ha emesso l’ordinanza 413, consultabile sul sito del Comune
www.guidonia.org sezione Albo Pretorio, che stabilisce i criteri con cui potranno essere utilizzati i termosifoni sia nelle abitazioni che negli uffici, così come in tutti gli altri edifici.
Riscaldamenti, ecco quando potranno essere utilizzati
L’ordinanza stabilisce che i riscaldamenti avranno una riduzione di 15 giorni e di un grado rispetto all’anno scorso, oltre alla riduzione di un’ora giornaliera. Ma ecco i punti salienti del documento:
– la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici dal 21 novembre 2022 al 31 marzo 2023;
– il funzionamento per un massimo di 10 ore giornaliere comprese tra le 05.00 e le 23.00 di ciascun giorno;
– la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria, ossia 17° C con tolleranza di 2° per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19° C con 2° tolleranza per tutti gli altri edifici.
Le deroghe
Questo provvedimento non si applica agli edifici adibiti a: ospedali, case di cura e assimilabili. Sono escluse anche scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili. Sono escluse anche: le attività industriali o artigianali con deroghe per motivate esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite, edifici con impianti alimentati con fonti rinnovabili.
Le disposizioni per il funzionamento per un massimo di 10 ore giornaliere non si applicano: agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria, agli impianti con riscaldamento centralizzato a pompa di calore.
Le multe
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dal decreto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
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