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Ardea, proposta di scioglimento di Lupetta: la replica del consorzio

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In merito alla proposta di scioglimento del Consorzio Stradale Lido dei Pini-Lupetta ad Ardea interviene oggi l’avvocato Avv. Fabio De Marco, Consigliere di Amministrazione del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta. Queste le sue parole in replica a quanto pubblicato nei giorni scorsi: «Il dott. Giovanni Cucuzza, dirigente del Comune di Ardea, ha recentemente chiesto al Presidente del Consiglio Comunale di mettere all’ordine del giorno lo “scioglimento” del Consorzio Stradale Lido dei Pini-Lupetta. I presupposti della proposta di delibera si basano, essenzialmente: a) sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 1623 del 23.01.2018; b) sulla nota della Prefettura di Roma prot. n. 68057 del 20.02.2019; c) sulle indicazioni di un legale di fiducia del Comune; d) sulla circostanza che all’interno del Consorzio “volontario” Lido dei Pini-Lupetta insistono alcune strade vicinali destinate a pubblico transito».

«La sentenza della Corte di Cassazione si riferisce, in realtà, ad una controversia sulla estraneità di alcuni consorziati rispetto al perimetro del consorzio. L’esame della stessa fa emergere che il Comune conserva un potere di azione sui consorzi solo ed esclusivamente se è esercitato in relazione alla modifica dei tracciati della viabilità e della qualificazione delle strade. Per quanto ci riguarda, quindi, il Comune di Ardea non può esercitare poteri di azione sul nostro Ente se non in relazione ad una riqualificazione delle strade vicinali del Consorzio. Ma i Comuni, tenuto conto dell’entrata in vigore del DPR 616/77, conservano ancora tali competenze? Infatti, gli art. 79 e 87 di questa norma, attuativa della legge n. 382/75, hanno determinato lo spostamento alle Regioni di una serie di funzioni amministrative tra le quali, appunto, quelle aventi ad oggetto le strade e la loro classificazione».

«Perciò, contrariamente a quanto sostenuto implicitamente dal dott. Cucuzza sommessamente crediamo che ci si debba porre un problema di coordinamento tra norme. Passando alla nota della Prefettura di Roma, si rileva che NON contiene diffide, ovvero intimazioni al Comune di Ardea affinché deliberi lo scioglimento del Consorzio Stradale Lido dei Pini-Lupetta. Prova ne sia il fatto che anche il legale di fiducia del Comune di Ardea, il cui parere è allegato alla proposta del dott. Cucuzza, non solo NON assume alcuna posizione sull’iniziativa di scioglimento del Consorzio ma si limita a riportare un passo della citata sentenza della Corte di Cassazione e, al contrario di quanto ritenuto dal dott. Cucuzza, ipotizza l’opportunità della sottoscrizione di un atto di convenzione tra il Comune di Ardea ed il Consorzio. Convenzione per la quale era stato compiuto un buon percorso, poi inspiegabilmente interrotto».

«L’ultimo presupposto della proposta di delibera è costituito dalla mai contestata circostanza che all’interno del Consorzio “volontario” Lido dei Pini-Lupetta insistono strade vicinali destinate a pubblico transito. Circostanza questa che costituisce la ragione precipua dell’esistenza del Consorzio. In merito alla cosiddetta natura “ibrida” del Consorzio Stradale Lido dei Pini-Lupetta è necessario chiarire che è il “frutto” di una mente fantasiosa, spiritosa, finalizzata a procurare contraddizione ma … LIMITATA, rispetto ad una generale capacità di interpretazione di una norma».

«Infatti una cosa è la previsione legislativa dell’esistenza di un soggetto e/o ente e/o organo… altra cosa è la norma che ne disciplina le modalità di costituzione. Tra tali concetti corre la stessa differenza che esiste tra una mela ed una bottiglia d’acqua. Infatti, secondo il nostro attuale ordinamento giuridico, per la gestione delle strade vicinali la costituzione di un consorzio di manutenzione è obbligatoria. E può effettuarsi o su
iniziativa dei proprietari dei relativi terreni sui quali le strade insistono o per factum principis cioè per iniziativa della pubblica amministrazione. Il Consorzio Lido dei Pini-Lupetta è nato nel 1956, presso il Comune di Pomezia, per iniziativa volontaria dei proprietari dei terreni».

«Successivamente, il 12.02.1958, con la legge n. 126, il legislatore ha dichiarato tali enti obbligatori, imponendo così la loro obbligatoria costituzione. Dov’è, quindi, ravvisabile la illegittimità del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta? La proposta avanzata dal dott. Cucuzza (… che per la sua carente motivazione dovrebbe mettere in guardia un consigliere comunale dal votarla …) recita testualmente: “DELIBERA lo scioglimento del consorzio volontario denominato Consorzio Stradale Lido dei PiniLupetta” con conseguente “… mandato alla Giunta Comunale di provvedere alla predisposizione degli atti necessari alla definizione della nuova organizzazione consortile “obbligatoria” entro sei mesi …”. Ove ciò avvenga, la gestione oggi effettuata dal Consorzio sulle opere stradali, sulla pubblica illuminazione, sull’impianto idraulico, acquedotto e sulla rete fognaria (beni TUTTI di proprietà del Consorzio e, quindi, dei Consorziati) da chi sarebbe effettuata? E, soprattutto, come ci si comporterebbe, in questo periodo, di fronte alla responsabilità per eventuali danni a terzi?»

«E’ opportuno ribadire che la natura obbligatoria del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta, in origine costituito volontariamente, oltre ad essere prevista in generale dalla suddetta legge n. 126/58, è stata espressamente accertata, dichiarata e ribadita dalle sentenze delle magistrature superiori e cioè: a) dalla sentenza n. 3739/09 pronunciata in data 30.01.2009 dal Consiglio di Stato; b) dalle ordinanze n. 2598/13 e 2599/2013 e relative conclusioni del PM, pronunciate in data 15.01.2013 dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, c) dalla sentenza n. 1890/11, pronunciata in data 20.07.2011 dal Tribunale di Velletri. In relazione a quanto rappresentato, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta ha dato incarico al proprio legale di predisporre un atto di significazione e diffida, in corso di notificazione a tutti i componenti del Consiglio Comunale di Ardea, con il quale si intima ai destinatari di NON ADOTTARE alcuna delibera avente ad oggetto lo scioglimento del predetto Consorzio per tutta una serie di ragioni e soprattutto in quanto – essendo esso OBBLIGATORIO per legge e perfettamente funzionante tanto che la manutenzione delle strade è effettuata quotidianamente – il relativo atto di deliberazione sarebbe illegittimo e pertanto prontamente impugnato davanti al giudice amministrativo».

«Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta ha, altresì, incaricato il proprio legale di fiducia di dare alla Corte dei Conti opportuna notizia della temeraria proposta di deliberazione avanzata dal dott. Giovanni Cucuzza affinché – ove ciò inaspettatamente avvenga – Essa contesti a tutti coloro che con il proprio voto avranno consentito la formazione del provvedimento di scioglimento, il conseguente danno erariale per le spese di giustizia e per i danni causati al Consorzio».

 

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