ll Consiglio Comunale di Ardea ha deliberato nella giornata di ieri l’atto che pone il Comune ufficialmente in stato di dissesto finanziario. A votarlo sono stati 12 consiglieri di maggioranza (mancavano Debora Duranti, che è anche presidente della commissione bilancio, Roberta Virgili e Felice Saccente) e il sindaco Mario Savarese. Contrario al provvedimento Luca Fanco, astenuto Fabrizio Salvitti, mentre gli altri consiglieri dell’opposizione sono usciti dall’aula al momento del voto. In questo modo i conti pubblici passano di mano per 5 anni, tempo in cui saranno i commissari a gestire entrate e uscite.
Una decisione sicuramente sofferta e non priva di conseguenze, ma che scongiura – almeno per il momento – un altro possibile scenario: quello del commissariamento dell’intero ente, che porterebbe a nuove elezioni già nella prossima primavera.
Giochi di potere avrebbero potuto portare a impedire lo svolgimento dell’assise, alla mancata dichiarazione di dissesto e di conseguenza, vista l’impossibilità di ripianamento del debito pregresso, all’impossibilità di arrivare a un bilancio in pareggio. Da lì all’arrivo di un nuovo Commissario prefettizio il passo sarebbe stato brevissimo. Nelle interviste che abbiamo fatto sia al sindaco Mario Savarese che all’assessore al bilancio Giovanni Colucci vengono spiegati sia i retroscena del dissesto che le ripercussioni per i cittadini.
“I commissari non cancelleranno la politica ma la aiuteranno a far risanare i conti, quelli del passato, beninteso”, aveva dichiarato il Sindaco Savarese due giorni fa. “Sì, perché per il presente e il futuro la responsabilità continuerà ad essere la nostra. Ma vogliamo continuare a vederci chiaro. Vogliamo capire anche chi ha permesso questo stato di cose. Vogliamo capire perché per decenni ha imperversato questa ‘politica del cerotto’ sul nostro bilancio, senza avviare una economia virtuosa. Lo dicevamo prima, da movimento, e lo diciamo ora, da forza di governo. E’ in un momento come questo che la città dovrebbe unirsi e riflettere. Noi non siamo quelli dei palliativi, delle soluzioni tampone. A forza di tamponare abbiamo visto bene dove siamo arrivati”.
Dissesto finanziario: cosa prevede la legge
L’art. 244 del testo Unico 267 del 2000 stabilisce che si ha dissesto finanziario quando il Comune non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi indispensabili oppure quando nei confronti dell’ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori bilancio. Il dissesto finanziario di un ente locale non può essere equiparato al fallimento di un’impresa privata: l’ente locale non può cessare di esistere. In caso di dissesto, si crea semplicemente una frattura tra passato e futuro.
I commissari
Nel momento in cui viene dichiarato il dissesto del comune, sindaco, giunta e consiglio restano in carica ma vengono coadiuvati da una commissione espressamente designata dal Ministero degli Interni. La commissione si occuperebbe del disavanzo pregresso, mentre l’amministrazione gestirebbe il bilancio “risanato”. Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (come Ardea) e per le province l’organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un’idonea esperienza nel campo finanziario e contabile. L’organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell’ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell’ente locale ed emanare direttive burocratiche.
Gli obblighi del Comune
L’Ente dissestato è tenuto ad approvare un nuovo bilancio, basato principalmente sull’elevazione delle proprie entrate al livello massimo consentito dalla legge, vale a dire che tutte le tasse comunali (IMU, addizionale comunale, TARSU) saranno aumentate il più possibile fino ad arrivare al tetto massimo consentito dalla legge, basato, inoltre, sul contrasto all’evasione e sul contenimento di tutte le spese. Il comune è altresì tenuto a contribuire all’onere della liquidazione in particolare con l’alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all’esercizio delle funzioni istituzionali, la destinazione degli avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto e delle entrate straordinarie, la contrazione di un mutuo a carico del proprio bilancio. Contestualmente alla deliberazione dell’ipotesi di bilancio l’Ente locale deve deliberare la ri-determinazione della pianta organica qualora sia numericamente superiore alle unità spettanti sulla base del rapporto dipendenti/popolazione della fascia demografica di appartenenza secondo quanto previsto dall’art. 119 D.Lgs. 77/95.
Dissesto: chi paga?
Le conseguenze di cui sono passibili gli amministratori che la Corte dei Conti avrà individuato come i responsabili del dissesto (l’ultima legge approvata ha eliminato l’estensione della responsabilità ai soli cinque anni precedenti la data della dichiarazione di dissesto), prevedono che essi non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. In particolare, i sindaci ritenuti responsabili non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo; inoltre non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne’ alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.