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Sequestro preventivo per cani che disturbano, lo dice la Cassazione

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È IRRILEVANTE L’AFFETTO DEL PROPRIETARIO: VANNO TUTELATI I VICINI

I cani che disturbano nei condomini o in giardini attigui possono essere oggetto di sequestro, in base a quanto emerge dalla Sentenza della Terza Sezione Penale della Cassazione N. 54531 emessa il 22 dicembre 2016.

E, appena uscita la notizia, già si apre un ventaglio di domande di varia natura, anche etica, circa il considerare “oggetto” l’animale “abbaiatore”.
Ma analizziamo il verdetto della Suprema Corte, che fa riferimento a condizioni piuttosto estreme.
E’, dunque, ammissibile un sequestro preventivo di cani “abbandonati” nel giardino ad abbaiare e in precarie condizioni igieniche, poiché è necessario tenere indenni i vicini dal disturbo arrecato dall’animale e dai cattivi odori.
Il processo si è aperto su ricorso della proprietaria di tre cani, indagata per i reati di cui agli artt. 674 e 659 c.p. in quanto i rumori e i cattivi odori presenti erano originati proprio dagli animali della donna tenuti in cattive condizioni igieniche ormai da diversi anni (tanto che la stessa era già stata condannata in primo grado per gli stessi reati commessi fino al 2012).

Secondo La Curia di Piazza Cavour, sussisteva, dunque, il fumus commissi delicti  sia per le condizioni di detenzione, sia per la reiterazione del reato.

Nel ricorrere in Cassazione, il legale della proprietaria sottolineava che il sequestro preventivo dei cani sarebbe legittimo solo in caso di loro maltrattamento; al contrario, gli animali di compagnia non possono essere considerati “cose pertinenti al reato”, in quanto esseri senzienti.

Rispetto poi, all’abbaiare dei cani è un fatto naturale ed è frutto di istinto insopprimibile e sussisterebbe il reato solo se questo fosse continuo ed ininterrotto e tale da impedire il riposo notturno. 

Non ricorrerebbero, per la difesa, nemmeno i presupposti di pericolo per la salute pubblica, previsti dall’art. 674 c.p., che costituirebbe la ratio dell’incriminazione: le emissioni, comunque, non superavano la normale tollerabilità e si sarebbe trattato, del resto, di singoli escrementi presenti nel cortile per un periodo di tempo ignoto.

Nonostante le argomentazioni difensive, gli ermellini rigettavano il ricorso perché: gli animali vanno considerati “cose”, assimilabili, secondo i principi civilistici, alla res, anche ai fini della legge processuale, e, pertanto, ricorrendone i presupposti, possono costituire oggetto di sequestro preventivo.

Considerare i cani come “esseri senzienti”, come voleva la difesa, non muta affatto, il loro regime giuridico: l’uomo, in base alle specie e razze, ha sempre riconosciuto una  capacità, maggiore o minore, di comprendere e di relazionarsi con l’uomo stesso. 

Ed ecco la conclusione choc della sentenza: la “… comunque non dimostrata e niente affatto ‘pacifica e indiscutibile’ sofferenza dei cani derivante dall’allontanamento dal luogo dove vengono custoditi dalla ricorrente è priva di rilevanza rispetto alle esigenze umane che le norme penali di cui agli artt. 674 e 659 cod. pen. tutelano”.
Per il Collegio, inoltre, il sequestro provocherebbe una minima sofferenza negli animali, peraltro non provata, poiché gli stessi “non vengono né uccisi, né feriti o maltrattati, ma soltanto trasferiti in un diverso luogo di custodia”. 

In ultimo, anche il sentimento che la proprietaria prova verso i propri animali, non impedisce la loro sequestrabilità.

In poche parole riassuntive, il sequestro preventivo dei cani è pertanto legittimo perchè si tratta di cose pertinenti ai reati contestati. Per il reato di cui all’art. 659 c.p. e per quello di cui all’art. 674 c.p.: la norma impone ai padroni degli animali di “impedirne lo strepito” e non può essere invocato un “istinto insopprimibile” del cane per sostenere l’insussistenza del reato,in quanto basta l’idoneità della condotta ad arrecare disturbo.

Quanto al caso delle “emissioni olfattive” , la giurisprudenza ha ritenuto che sia configurabile anche per quelle che superino il limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. e non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo disturbo.
La sentenza certamente sarà oggetto di discussioni avendo toccato tasti di vario ordine, perfino etico e sentimentale: dal considerare i cani come oggetto al porre a paragone la relazione sentimentale tra uomo e gli stessi con i diritti civili del vicinato, poco tollerante; inoltre, il cane che vive già la cattività  della recinzione viene strappato da quello che ormai è il suo ambiente per essere collocato in chissà quali gabbie, senza dare prescrizione alcuna circa il suo destino.

Ma c’è da tenere a mente quanti casi di proprietari irresponsabili prendano diversi cani per poi “abbandonarli” senza cure o affetto in giardini o recinti.

Così “Lasciate entrare il cane coperto di fango: si può lavare il cane e si può lavare il fango, ma quelli che non amano né il cane né il fango, quelli no, non si possono lavare” (Jacques Prévert).

Marina Cozzo

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