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Il divorzio oggi, ce ne parla un avvocato matrimonialista

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In materia di separazioni e divorzi, si è fatta tanta confusione con la riforma ultima apportata all’istituzione giuridica, e la stampa non sempre è stata veicolo delle giuste informazioni. Così, nell’intento di fissare cardini inequivocabili, abbiamo intervistato l’avvocato matrimonialista e mediatore familiare di Aprilia Rossana Cozzo, che porterà luce concreta nel labirinto di informazioni e disinformazioni arrivate da più parti.
Cos’è cambiato rispetto a prima? Quali le tappe dell’iter burocratico-giuridico?

“La Legge n. 162 del 10.11.2014, che ha convertito il Decreto Legge n. 132 del 12.09.2014 “Recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, ha introdotto importanti riforme procedurali anche in materia di separazione e divorzio, che hanno indubbiamente segnato un decisivo punto di svolta,  rivoluzionando quelli che da sempre sono stati i confini dell’autonomia privata nell’ambito del diritto di famiglia. Infatti, la nuova normativa, prevede la possibilità di perfezionare accordi anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, accordi considerati pienamente validi senza l’intervento del Tribunale.  I coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati o all’Ufficiale dello Stato Civile.
La nuova procedura, come reca lo stesso titola della norma, mira a portare i contenziosi fuori dalle aule dei tribunali, costituendo un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione e di conflitti.
Sono state così introdotte due nuove opzioni: 1) la negoziazione assistita da avvocati, 2) la conclusione di un accordo presso l’Ufficio dello Stato Civile.
Rimane sempre percorribile e valida la via tradizionale del presentare ricorso congiunto al Tribunale ed ottenere l’omologazione della separazione consensuale o, in caso di divorzio, la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se concordatario, religioso o celebrato all’estero), o lo scioglimento del matrimonio civile.
In particolare, l’art.6 introduce la “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica elle condizioni di separazione e di divorzio”, ispirato all’analogo modello francese.
I coniugi, assistiti da “almeno un avvocato per parte”, possono concludere un accordo per una soluzione consensuale della separazione o divorzio.  Nella fase di redazione dell’accordo, l’avvocato ma deve favorire anche la conciliazione tra i coniugi: sono infatti attribuite al professionista le funzioni proprie del negoziatore.
L’avvocato deve anche avvisare le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare e in caso di figli minori deve ricordare alle parti l’importanza che i figli trascorrano tempi adeguati con entrambi i genitori.
Una volta raggiunto l’accordo, interviene il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale: a) se non vi sono figli, non ravvisando irregolarità,  comunica il NULLAOSTA agli avvocati; b) se vi sono figli, autorizza l’accordo solo se esso è rispondente all’interesse della prole. Qualora, al contrario, il Procuratore ritenga che questo obiettivo primario non sia stato raggiunto, entra 5 giorni trasmette l’accordo al Presidente del Tribunale il quale, nel termine massimo di 30 giorni, dispone la comparizione delle parti.
Una volta autorizzato col nullaosta, l’accordo è equiparato ai provvedimenti giudiziale dell’omologazione e della sentenza.
Il legale della parte ha l’obbligo di trasmettere copia autentica del provvedimento entra 10 giorni all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto o iscritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri dello stato civile,  annotazione sull’atto di matrimonio e di nascita, comunicazione all’ufficio anagrafe).
L’art.12 della L. 162 , nel Capo III sulle “Ulteriori disposizioni per le semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio”, c.d. “separazione o divorzio fai da te”, prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Qui l’assistenza degli avvocati è facoltativa, ma tale modalità è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori, o portatori di handicap gravi o economicamente autosufficienti, e quando non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale dello stato civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: iscrizione dell’atto di matrimonio (dove il matrimonio è stato celebrato), trascrizione dell’atto di matrimonio religioso/concordatario o celebrato all’estero, residenza di uno dei due coniugi.
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso di € 16, 00.
Restano invariato, in entrambe le opzioni, i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: 3 anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle ipotesi previste dalla l. 898/1970″.

Il motivo di queste modifiche sono da vedersi nella mole di lavoro di cancelleria e dei magistrati, e questo si capisce, ma ritiene che quella che rappresenta una tappa molto seria nella vita di una coppia si svilisce?

“Ritengo che il nuovo istituto meriti un positivo apprezzamento soprattutto perché tutta la negoziazione assistita ruota attorno alla figura dell’avvocato.  Gli avvocati, dopo le parti, sono i veri protagonisti!  Infatti la nuova legge assegna all’avvocato un ruolo strategico e grandi responsabilità,  in primo luogo affidando il compito di promuovere ed impiegare strumenti alternativi alla giurisdizione per risolvere le controversie”.
Che significa “degiurisdizionalizzazione”?

“Con questo neologismo si descrive l’obiettivo del legislatore di affidare a soggetti che non appartengono all’ambito strettamente giudiziario (avvocati, ufficiali di stato civile, le stesse parti), compiti ed attività per prevenire le controversie e comunque per risolverle, ponendo in essere atti che hanno gli stessi effetti di quelli che di norma sono demandati alla giustizia.  Mi piace vedere questa nuova procedura come uno stimolo a far leva sulle funzioni proprie dell’avvocato, rafforzando la qualità della sua prestazione professionale,  imponendo allo stesso un’assunzione di responsabilità anche maggiore, laddove la sua competenza arriva a certificare non solo l’autenticità delle firme ma anche ad attestare che il contenuto dell’accordo corrisponde alla volontà espressa delle parti. Arriva ad assicurare sul piano sociale una “sicurezza giuridica” degli accordi raggiunti senza diminuire le tutele per il cittadino.  Da anni mi occupo di diritto di famiglia e credo fermamente che debba essere compito precipuo del legale di questo settore far in modo che il proprio assistito trovi un accordo soddisfacente per definire la propria separazione o il proprio divorzio.  Sono diventata anche mediatrice familiare per prepararmi in maniera significativa e specifica in tal senso, perché ho sempre pensato che la decisione sugli assetti della propria vita debba provenire dalla volontà dei coniugi e non da un terzo che decide per loro.  Quando i clienti ci sottopongono i loro problemi, hanno già deciso che da soli non possono risolverli e desiderano che siamo noi da quel momento ad occuparcene.  Con la negoziazione vi è la possibilità di coniugare questo desiderio col coinvolgimento diretto delle parti, che rimangono sempre dentro la trattativa.  Indubbiamente, in una contesa tra due coniugi, ciascuno vorrà ottenere il massimo e dare il minimo, giocando nella situazione un  ruolo importante l’emotività, la rabbia, la delusione. La negoziazione raggiunta dai coniugi, permette di risparmiare energie personali, economiche, tempo a vantaggio di un miglioramento della propria qualità di vita e di quella dei propri figli.  E se è vero che adesso una coppia si può separare in una settimana, l’accordo migliore, soprattutto in presenza di figli, necessita di tempi di metabolizzazione e di riflessione, perché comporta decisioni che devono  cercare di resistere nel tempo e perché prevedono comunque delle rinunce per tutte le parti coinvolte.
Mi dispiace, e debbo dirlo, che anche questa volta il legislatore mette in stretto collegamento il ricorso alla negoziazione con le esigenze deflattive del processo civile: forse anche qui, come per la mediazione è un errore.
È una lettura parziale dello strumento e può ingenerare nell’opinione pubblica l’idea che si tratti di una scelta di serie b, perché lo Stato non ha più tempo per loro e per i loro vitali problemi.
Spero veramente che dopo questi brevi chiarimenti, ne esca rafforzata al contrario l’idea della grande opportunità che con questa riforma  viene data, e che comunque con la separazione consensuale o il divorzio congiunto  è sempre esistita, pur all’interno del sistema giudiziario.
Se mi consente, vorrei chiudere con la citazione di un grande: “Mi resi conto che la vera funzione dell’avvocato è di unire parti che si sono disunite; la lezione si impresse così indelebilmente in me che occupai gran parte del tempo per ottenere compromessi privati in centinaia di casi. Non ci persi nulla, neppure denaro, certamente non l’anima. Io sono un avvocato.” GANDHI”.

M.C.

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