L’appalto per la raccolta dei rifiuti a Pomezia non ha proprio pace. Se qualche giorno fa vi abbiamo illustrato dei ‘profili di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione‘ del bando, esternati dal concorrente arrivato secondo in graduatoria, adesso è il terzo a mettere in luce addirittura dei presupposti di illegittimità.
E’ di ieri pomeriggio il ricorso al Tar presentato dalla Teknoservice, terza graduatoria finale del bando di gara. I motivi addotti sono gravissimi.
La commissione
Nel ricorso l’avvocato della società, Lucio Anelli, ha messo in evidenza che il Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente e Urbanistica, dietro delibera n. 186, predisponeva tutti gli atti inerenti e conseguenti alla gara. Il dirigente, Renato Curci, con determinazione n. 1763 indiceva la gara, determinando sia la modalità di scelta del contraente, sia i criteri di aggiudicazione: punti 70 per l’offerta tecnica e punti 30 per l’offerta economica.
Lo stesso dirigente, nella veste di Responsabile, nominava in seguito la Commissione di gara. Ed ecco come era composta.
Presidente: Ing. Renato Curci (Dirigente Sett. V LLPP, Ambiente e Urbanistica); Componenti: Dott. Angelo Pizzoli (Dirigente Settore Polizia Locale) e Dott. Paoloni Giuseppe (Funz. Sett. V LLPP, Ambiente e Urbanistica); Segretario Verbalizzante: Daniela Marchi, Funzionario Sett. V LLPP, Ambiente e Urbanistica.
Nel verbale, si legge che “il Dirigente pro-tempore del Comune di Pomezia del Settore che ha indetto la procedura in argomento coincide con il responsabile della S.U.A., per cui è a conoscenza che i Componenti della Commissione diversi dal Presidente non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto dal comma 4, art. 77 del d.lgs. 50/2016″.
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L’accusa
Secondo i ricorrenti, ci sarebbe una violazione in ordine alla nomina, alla composizione e al funzionamento della commissione di gara. Ci sarebbe, di fondo, una incompatibilità tra le funzioni svolte nel procedimento e quelle di Presidente della Commissione di gara.
“Ai sensi dell’art. 77, comma 4, D. Lgs. n. 50 del 2016, “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. La ratio di questa norma è quella di garantire che chi abbia redatto gli atti di gara o compiuto atti parimenti essenziali alla procedura di gara, non possa poi diventare componente della commissione di valutazione delle offerte dei candidati”, spiega il legale.
Funzioni istruttorie e regolatorie del presidente
“Il Presidente della Commissione di gara ha personalmente adottato, formato e sottoscritto tutti gli atti e i provvedimenti di gara, da quelli afferenti la fase preparatoria (quali il disciplinare di gara e la determina a contrarre) a quelli prodromici alla fase valutativa delle offerte (quali il provvedimento di nomina della commissione, indicando sé stesso quale presidente), sino alla determina conclusiva recante l’aggiudicazione definitiva”.
Ma il Dirigente, proprio per via di quanto svolto preliminarmente all’avvio della gara, non avrebbe potuto poi assumere anche il ruolo di Presidente-Commissario di gara.
“È stato leso il diritto a vedersi giudicare la nostra offerta da un organo che non possa essere nemmeno lontanamente condizionato – anche se in perfetta buona fede – dalle scelte ampiamente discrezionali effettuate nella fase dell’impostazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle offerte“, lamenta la Teknoservice, che contesta “l’illegittimità dell’intera attività posta in essere dalla Commissione di gara“.
Atti illegittimi: graduatoria non valida?
Da qui, sarebbero illegittimi anche tutti gli atti a valle, con particolare riferimento alle valutazioni espresse dalla commissione, che sarebbe di conseguenza composta illegittimamente.
La società, quindi, avendo un interesse strumentale punta adesso all’annullamento dell’intera gara “nell’utile prospettiva di una sua reiterazione”, ovvero nel rifacimento della stessa. Per la terza volta.
La seconda gara
Già in passato, infatti, la gara era stata annullata. Quella volta, però, per decisione dello stesso Comune, che con una determina dirigenziale, quindi sempre a firma dello stesso Dirigente. Dopo aver aggiudicato la gara, la stessa era stata annullata dopo due settimane sostanzialmente per tre motivi. Il costo del servizio più alto rispetto a quello pagato fino a quel momento, il numero di concorrenti in gara, solo 3, e l’assimilabilità dei rifiuti da commerciali a urbani. Tutte ragioni che il vincitore aveva contestato punto per punto, dimostrando di rispondere perfettamente al capitolato e di offrire un servizio qualitativamente ottimale.
Ma il ricorso aveva dato ragione al Comune, che nel frattempo – nonostante l’iter legislativo non concluso – aveva già dato avvio a un’altra gara. Ed ecco che stavolta la graduatoria finale vede vincere con uno stacco netto una società che costa molto più ai contribuenti rispetto a quanto sarebbe costata la seconda o la terza classificata.
La diffida
E questo aveva dato origine alla diffida, inoltrata due settimane fa, da parte del secondo in graduatoria. Che, per inciso, è anche il vincitore del primo bando. E che adesso vuole portare il bando all’attenzione dell’anticorruzione. Cosa che forse non ci sarà bisogno di fare, se verrà riconosciuta l’illegittimità della commissione e, di conseguenza, degli atti da essa compiuti.
Perché ora e non prima
La richiesta di annullamento del bando, spiegano i ricorrenti, viene inoltrata adesso che si conoscono gli esiti di gara e non prima, perché il Consiglio di Stato stabilisce che “la illegittima composizione della commissione non è suscettibile di immediata impugnazione, in quanto priva di autonomia lesiva, ma può essere contestata solo all’esito della gara“.