Il Consiglio comunale di Pomezia ha approvato il 30 aprile scorso le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); le tariffe TARI (Tributo Servizio Rifiuti) e le aliquote TASI e IMU per l’anno 2016.
“Le aliquote sono sostanzialmente invariate – spiega l’Assessore Emanuela Avesani – con una diminuzione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti dovuta all’avvio del servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio, che, grazie alla diminuzione dei conferimenti in discarica, ha fatto registrare un risparmio di circa 800 mila euro. Per fare qualche esempio, una famiglia di 3 persone in una casa di 60mq nel 2015 ha speso 192,60 euro, nel 2016 ne pagherà 187,41. Oppure, per un’attività commerciale di 300 mq tassabili: se ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub nel 2015 hanno versato 6369 euro, nel 2016 ne verseranno 6315; se bar, caffè, pasticcerie nel 2015 hanno versato 4800 euro, nel 2016 ne verseranno 4756”.
“Un risultato importante – aggiunge il Sindaco Fabio Fucci – che dimostra l’ottimo lavoro portato avanti in questi anni nella fornitura dei servizi alla cittadinanza. Con il nuovo appalto sul servizio di raccolta rifiuti, non soltanto stiamo rendendo la Città più pulita e sostenibile con il porta a porta ovunque, ma a un effettivo risparmio per il Comune sul conferimento in discarica corrisponde già dal primo anno un abbassamento delle tasse per la cittadinanza. Inoltre anche quest’anno abbiamo confermato le riduzioni e le agevolazioni che permetteranno a tanti concittadini di pagare in maniera ridotta i tributi”.
IMU Imposta MUnicipale propria
L’IMU è la componente patrimoniale della IUC dovuta dal possessore di immobili. La legge di stabilità 2016 ha introdotto alcune modifiche, tra cui la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a determinate condizioni e escludendo le abitazioni classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9.
Per l’anno 2016 si confermano le aliquote già approvate nel 2015 così come dettagliato:
– aliquota base di cui all’art 13 comma 6 del D.L. 201/2011;
– 10,6 per mille aliquota prevista per l’abitazione principale nelle categorie A71, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 3,5 per mille
Scadenze
Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza alla data del 16 dicembre (saldo) oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
Agevolazioni
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un’unica unità immobiliare e le relative pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:
a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
b) A partire dall’anno 2015, ai sensi del DL nr 47/ 2014, convertito dalla Legge nr 80 del 23/05/2014 e’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Sulle medesime unità immobiliari, le imposte comunali TARI e TASI, sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3;
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all’anno interessato.
Riduzioni
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita’ abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
TASI Tassa sui Servizi Indivisibili
La TASI, è il tributo relativo ai servizi indivisibili comunali intendendo per servizi indivisibili comunali, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività e le opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa.
La novità principale è costituita dall’esenzione per legge delle abitazioni principali.
Si propone quindi di confermare per il 2016 le aliquote TASI già approvate per il 2015 così come dettagliato:
– abitazioni principali (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’Imu: ESENTI;
– abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 2,5 per mille;
– fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille;
– altri fabbricati: 0 per mille;
– immobili locati a canone concordato: 0 per mille.
Scadenze
Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza alla data del 16 dicembre (saldo) oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
TARI Tassa RIfiuti
La TARI è il tributo dovuto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani il cui costo, come da normativa, è a totale carico dei contribuenti. Il totale costo sostenuto per il servizio di smaltimento rifiuti deve essere ripartito nel piano tariffario per il calcolo della TARI.
Scadenze
Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 30 giugno (acconto) e la seconda con scadenza alla data del 30 dicembre (saldo) oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 30 giugno.
Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 10%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30% previa esibizione di apposita documentazione;
c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
d) nuclei familiari residenti a cui appartengono soggetti diversamente abili con disabilità riconosciuta pari al 100% come da attestazione risultante dai verbali delle Commissioni sanitarie delle aziende sanitarie locali: riduzione del 50% per la sola prima casa;
e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: riduzione del 70%.
2. Alle utenze domestiche intestate al titolare che figuri nell’albo comunale dei compostatori, si applica una riduzione del 30% della quota variabile.
3. E’ prevista una riduzione fino ad € 300,00, per due annualità consecutive e comunque non superiore all’importo che il contribuente deve versare a titolo di TARI per l’anno oggetto di imposizione, per tutti coloro che adottano un cane di almeno 2 anni di età dal canile convenzionato con il Comune di Pomezia, la cui spesa è a carico di questo Ente. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza presso l’Ufficio tributi entro e non oltre 30 gg dalla data di adozione definitiva (superato il periodo di prova). Essa sarà confermata previa verifica del mantenimento in salute del cane attestato con le modalità approvate dall’Amministrazione.
4. E’ prevista una detrazione fino a 70 € per una sola annualità per chi sterilizza un cane con microchip o tatuaggio intestato al contribuente.
5. Le riduzioni e agevolazioni previste nel presente regolamento vengono concesse su istanza del contribuente, previa verifica dei requisiti.
Agevolazioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze, comprese le pertinenze di soggetti residenti nel territorio comunale che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) ultra sessantacinquenni soli o con coniuge (oppure convivente) avente sempre più di sessantacinque anni e che non siano proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto di cui al punto 1:
– riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo fino ad euro 100,00;
– riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo tra euro 100,01 ed euro 200,00;
– riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo tra euro 200,01 ed euro 300,00;
– riduzione del 10% nella parte fissa e nella parte variabile per un importo del tributo tra euro 300,01 ed euro 400,00;
– l’agevolazione non si applica qualora l’importo del tributo è superiore ai 400 euro.
b) nuclei familiari con reddito complessivo pari alla pensione sociale: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;
Riduzioni per le utenze non domestiche e utenze non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % per i locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte utilizzati per un periodo non superiore ai sei mesi annui limitatamente alla parte inutilizzata, quali a titolo esemplificativo stabilimenti balneari, circoli velici, spiagge attrezzate, chioschi temporanei ed assimilati.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. A norma del comma 659 art. 1 L. 147/13, si applica una riduzione sulla superficie imponibile pari al 50% per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente.
4. Riduzione del 20% per le case famiglia presenti sul territorio.
5. Riduzione del 10% per le attività commerciali (esercenti) già esistenti e per le nuove attività commerciali (esercenti) che dimostrino di aver ristrutturato e/o adeguato normativamente il proprio locale nel corrente anno per una spesa superiore a 10.000€, con un massimo di 1.000 € di detrazione per l’anno di riferimento. Sono escluse le attività commerciali con video poker, slot machine, locali scommesse e/o con gioco d’azzardo.
6. Riduzione del 50% per chi avvia un’attività commerciale (esercenti) nel corrente anno ed assume almeno il 50% dei dipendenti che siano residenti nel Comune con contratto a tempo indeterminato, per un massimo di 2.000 € di detrazione per l’anno di riferimento. Sono escluse le attività commerciali con video poker, slot machine, locali scommesse e/o con gioco d’azzardo.
7. Immobili sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: riduzione del 70%;
8. Con apposito Regolamento Comunale per l’applicazione TARI a favore delle aziende per progetti sociali di interesse pubblico sono definiti i parametri di scelta di tali progetti e le relative detrazioni, da concedere ad aziende che svolgono attività produttive ed industriali che collaborano con il Comune per progetti sociali o di interesse pubblico.
9. Si stabilisce la costituzione di un fondo per il valore massimo di € 25.000 per definire detrazioni da concedere ad alberghi diffusi ed altre strutture ricettive extralberghiere (ai sensi del Regolamento Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 16 – Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere e successive modifiche) che svolgono attività nel Comune di Pomezia, da definire in dettaglio attraverso Deliberazione della Giunta Comunale.