Dicembre amaro per tirocinanti, o stagisti: a differenza della generalità dei lavoratori dipendenti, infatti, a questi non spetta alcuna tredicesima. Quindi, mentre i propri colleghi assunti con contratto di lavoro subordinato, apprendisti compresi, riceveranno un maxi stipendio grazie alla tredicesima di fine anno, per stagisti e tirocinanti non sarà così.
La tredicesima spetta a chi fa uno stage o il tirocinio?
La ragione è semplice: anche se durante lo stage sembra si stia svolgendo un’attività lavorativa, con tanto di stipendio percepito, in realtà non è così. Il tirocinio, infatti, è perlopiù un’attività di tipo formativo, durante la quale non si prende lo stipendio bensì un’indennità di partecipazione il cui importo minimo varia a seconda della regione in cui questo ha luogo. Proprio per questo motivo, non configurandosi come lavoro subordinato, non sussiste alcun diritto alla tredicesima durante il tirocinio.
Senza dimenticare poi che gli stagisti non maturano neppure gli altri diritti garantiti agli altri lavoratori, come ad esempio il diritto alle ferie. Tirocinio o stage non fanno maturare la tredicesima mensilità erogata a dicembre dal datore di lavoro. Ciò perché tra tirocinante e datore non viene in essere un vincolo contrattuale ma una “convenzione” (detta progetto formativo) tra stagista e “soggetto ospitante”, secondo quanto stabilito dalla legge 99/2013.
I vari accordi
I tirocinanti non percepiscono lo stipendio ma una indennità di partecipazione, il cui valore dipende dalla Regione in cui è ubicato il soggetto ospitante. Le indennità sono percepite per ogni mese di tirocinio e, in nessun caso, è prevista una indennità aggiuntiva a dicembre. Per altri dettagli si rimanda alle seguenti fonti normative:
- Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento.
- Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante Linee-guida in materia di tirocini.
- Legge 99 del 9 agosto 2013, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia d’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti di conversione del d.l. 76/2013.
La tredicesima per gli apprendisti, gli stage e le ferie per Natale
Diversamente dai tirocinanti, gli apprendisti hanno diritto alla gratifica natalizia in busta paga. Ciò perché l’apprendistato si considera un contratto di lavoro subordinato, con tutti i diritti (ferie, mensilità aggiuntive, malattia, maternità e così via) e i doveri che ne derivano. La peculiarità del contratto di apprendistato è che permette d’inquadrare il lavoratore a due livelli inferiori rispetto a quello di arrivo. Non essendo un rapporto di lavoro, durante il tirocinio non si maturano giorni di ferie o permessi retribuiti. Ma questo non significa che tutti gli stagisti siano costretti a lavorare a Natale e Santo Stefano.
I tirocinanti non sono obbligati per legge a garantire la loro presenza nei giorni festivi segnati in rosso sul calendario (8, 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio). Infatti “La specifica disciplina che regola il lavoro nei giorni festivi (prevedendo retribuzioni maggiorate) non è applicabile al tirocinio”, come riporta la locandina online della Cgil. Tuttavia, anche in assenza di ferie, spesso sono i datori di lavoro stessi a concedere dei giorni di pausa agli stagisti per trascorrere le vacanze natalizie in famiglia. In caso contrario dovrà essere il tirocinante ad avanzare la richiesta di assentarsi qualche giorno, cosa che può essere accolta o rifiutata in base alle esigenze del soggetto ospitante.
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