Fondo Espero. Si tratta di un fondo abbastanza rilevante, sebbene spesso sia poco noto e conosciuto dal personale operativo negli ambienti scolastici. Cerchiamo allora di capire insieme di cosa si tratta e fornire chiarimenti utili sul cosiddetto Fondo Espero. Di cosa si tratta? Come aderire?
Cos’è e di cosa si tratta
Per prima cosa il suo significato: si tratta di un fondo pensione negoziale finalizzato all’erogazione di una pensione complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Fu costituito il 17 novembre del 2003 e dall’anno successivo ha ottenuto la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività da parte della Covip. Non a caso, infatti, il fondo è soggetto alla vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Suddetto fondo opera in regime di contribuzione definita. E cioè, l’importo della pensione complementare è determinato dai contributi versati dal dipendente e dai rendimenti della gestione, che possono ovviamente mutare nel corso del tempo.
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Come aderire e chi può farlo
Possono aderire al Fondo Espero tutti i dipendenti statali della scuola (compresi anche i dipendenti dell’AFAM), cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola, a patto che vi siano rispettate le seguenti caratteristiche:
- Un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche se in regime di part time;
- Un contratto di lavoro a tempo determinato di durata minima di 3 mesi continuativi.
In aggiunta, è bene sottolineare che a tale contributo aggiuntivo possono aderire anche i dipendenti delle scuole private, parificate e legalmente riconosciute. Ma non è tutto: anche i dipendenti degli enti di formazione professionale possono tranquillamente prendervi parte, a patto che venga sottoscritta, però, una apposita fonte istitutiva che li riguardi. Per aderire è semplice. Basta che i dipendenti delle scuole facciano richiesta direttamente dall’area self-service di NoiPa, compilando i modelli dedicati al contributo e caricati sul sistema.
Come versare i contributi
Per quanto riguarda i contributi, sono certamente previsti versamenti di contributi da parte del lavoratore e da parte del datore di lavoro, in questo caso l’Amministrazione scolastica. Sarà dunque l’Amministrazione stessa, che paga lo stipendio, a provvedere. I contributi, in tal caso, saranno operati mensilmente.
Come avviene il calcolo della pensione complementare
Dunque, a questo punto, l’insieme dei contributi, delle quote di TFR versate e dei relativi rendimenti finanziari, andranno a costituire il valore con il quale sarà determinata la prestazione della pensione complementare. La contribuzione ha inizio a partire dal terzo mese successivo all’adesione e alla richiesta. Certo, la richiesta e l’adesione può essere sospesa, con iniziativa da parte del lavoratore, in qualsiasi momento con effetto dal mese successivo. Così come, allo stesso modo, è possibile riattivarla, in qualsiasi momento.