Per la dichiarazione dei redditi da criptovalute una circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi, nel caso la piattaforma sia italiana.
C’è ancora confusione sulla dichiarazione dei redditi inerenti i redditi derivanti dal trading di criptovalute.
Quando compilare il modello Rw
L’Agenzia delle Entrate con l’interpello 956-448/2022 sembra aver chiarito almeno un punto che attiene alla dichiarazione del modello Rw.
Per quanto riguarda gli investimenti all’estero si pensava dovesse riguardare anche quelli in criptovalute, ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se gli investimenti vengono fatti da una piattaforma italiana non esiste obbligo di compilare il quadro Rw.
L’assenza di una regolamentazione della crypto
La difficoltà di arrivare a una disciplina precisa dal punto di vista fiscale per quanto riguarda le criptovalute dipende dal fatto che in Italia, come in molti altri Paesi, non esista ancora una regolamentazione chiara del mondo crypto.
Nel 2020 il Presidente della Consob, Paolo Savona, aveva espressamente parlato della necessità non più improrogabile di creare una chiara regolamentazione per il mercato delle criptovalute. Ma ancora oggi si tratta di un appello che non ha avuto alcun seguito.
L’inquadramento fiscale delle criptovalute, spiegano molti commercialisti, deriva più che altro da interpretazioni di prassi, sostenute da alcuni appoggi giurisprudenziali che, però, difficilmente possono essere confermati da regole giurisprudenziali, mancando appunto una precisa e chiara regolamentazione del mercato delle criptovalute.
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Cryptovalute assimilate alle valute estere
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 72/E/2016, supportata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE causa C-264/14 del 22 ottobre 2015, ha deciso di assimilare le criptovalute alle valute estere. Si tratta comunque di una interpretazione che ha subito delle eccezioni che minano la chiarezza del contribuente, creando difficoltà nel compilare la dichiarazione i redditi derivanti da valute digitali.
Secondo la risoluzione del 2016 costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti a imposta sostitutiva del 26%, le plusvalenze derivanti da cessione a termine di criptovalute se l’ammontare detenuto dal contribuente supera la cifra di 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi continui durante l’arco dell’anno. Anche in questo caso c’è confusione lasciando spazio ed adito ad interpretazioni diverse sulla difficoltà di calcolare la giacenza media nel proprio wallet digitale.
Questa nuova circolare dell’agenzia delle entrate cerca di mettere un minimo di chiarezza ad una materia che continua a rimanere avvolta dall’interpretazione soggettiva, dal momento che diventa assai difficile calcolare una valuta digitale alla stregua di un reddito estero.
Ma fino a quando non verrà definito un quadro normativo, non solo a livello italiano, ma comunitario, tutto continuerà ad essere molto confuso e discutibile dal punto di vista normativo e fiscale.