Contrarre un debito con Equitalia non è mai piacevole per nessuno e può comportare diversi problemi, ma purtroppo, talvolta, ci si trova a dover affrontare situazioni difficili non previste. È bene quindi capire come comportarsi qualora ci si trovasse nell’impossibilità di saldare un debito, cercando di evitare tutte le problematiche correlate a questa particolare situazione. Talvolta, come spiega questo approfondimento presente sul portale specializzato Usciredaidebiti.it, ci può essere anche un sovraindebitamento, una condizione che stabilisce che sia il giudice a decidere se un debitore può davvero o meno estinguere un debito, dopo aver esaminato a fondo le sue fonti reddituali e le spese necessarie per permettere al suo nucleo familiare di provvedere alla normale sussistenza. Molto spesso non è però necessario arrivare al cospetto di un giudice, in quanto varie volte Equitalia si limita a verificare la reale impossibilità del debitore a ripagare il debito.
Ovviamente, però, ogni persona dovrebbe sempre cercare di saldare i propri debiti ma è importante sapere che la legge stabilisce dei principi e dei diritti inviolabili anche a tutela dei debitori. Le circostanze e le casistiche possibili variano in base anche alla cifra da pagare. Le cartelle che hanno un importo inferiore a trecento euro, ad esempio, vengono solitamente cancellate dopo tre anni, nel caso in cui il debitore risultasse nullatenente o di fatto irreperibile.
Ovviamente affinché ciò avvenga il debitore è tenuto a dimostrare di non poter effettivamente procedere con il pagamento della cartella, mentre in caso contrario questa verrebbe prolungata di altri tre anni. In caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale, viene normalmente previsto il ricorso al pignoramento ma anche in questo caso esistono dei limiti. Il pignoramento prevede la sottrazione forzata di beni immobili o mobili che vengono poi venduti all’asta.
Pignoramento e prescrizione: quello che c’è da sapere
Nell’ordinamento italiano esiste il principio giuridico che non si può richiedere qualcosa impossibile da soddisfare. Di conseguenza varie sentenze sanciscono l’impossibilità di procedere con un pignoramento a carico di chi non possiede alcun bene o di chi ha un reddito così basso da non poter provvedere a ripagare il debito contratto. Ovviamente però questi sono dei casi limiti, che non sempre si attuano nella realtà e che dovrebbero sempre essere legati a reali condizioni di povertà.
Che dire però di una notifica di pignoramento su conto corrente? Se una persona ha dei fondi sul proprio conto non può impedire il prelievo ma nel caso in cui il conto fosse vuoto o, peggio ancora, in rosso, allora la banca respingerebbe automaticamente la richiesta e il pignoramento automatico non scatterebbe. E’ inoltre utile ricordare che il pignoramento sul conto corrente può avvenire solo per cifre eccedenti la quota di sussistenza, stabilita in 687 euro.
La prescrizione di una cartella esattoriale è il termine temporale, trascorso il quale, decade l’obbligo di corrispondere il pagamento. Questo periodo di tempo varia a seconda della tipologia di cartella e della natura del pagamento non corrisposto e può essere interrotto da un sollecito o da un preavviso di fermo o di ipoteca. Si tratta quindi di una strada da verificare attentamente, soprattutto nel caso in cui sia trascorso molto tempo dall’invio della prima richiesta di pagamento.
Come comportarsi dopo aver contratto un debito con Equitalia
Tirando le somme la prima cosa da fare, dopo aver contratto un debito con Equitalia è chiedersi se si è nella posizione di poter provvedere al pagamento. Questa circostanza è ovviamente diversa dalla condizione di “voler” provvedere al pagamento. Esiste inoltre sempre la possibilità di richiedere una rateizzazione dell’importo per ottemperare al dovere di pagamento.
Se invece sussistono le condizioni di non poter procedere al pagamento è molto utile valutare le seguenti opzioni:
- Importo inferiore a 300 euro.
- Condizione di nullatenenza.
- Conto corrente in rosso (no pignoramenti monetari).
- Possibile prescrizione.
- Circostanze di sovraindebitamento.
Qualora la cartella da pagare provenisse da un erede purtroppo venuto a mancare, allora le strade da valutare attentamente sarebbero: la rinuncia all’eredità, la valutazione della notifica della cartella e l’utilizzo del beneficio d’inventario. È sempre consigliabile approfondire ognuna di queste singole circostanze, oppure rivolgendosi ad un esperto del settore.
Cosa fare in caso di debiti ereditati
Nel caso in cui il debito contratto con Equitalia fosse stato ereditato da un familiare, gli eredi possono decidere di rinunciare all’eredità. Entro dieci anni dalla morte del debitore, dopo che la pratica per la successione è stata aperta, la legge permette infatti di decidere se accettare o meno un eredità. In questo caso però occorre valutare bene la situazione, richiedendo all’Agenzia delle Entrate un estratto di ruolo che permetta di verificare l’ammontare del debito.
Ovviamente questa è una strada percorribile soltanto quando i beni contenuti nell’eredità sono nulli, di poco conto o comunque di valore inferiore al debito. Una rinuncia è infatti sempre totale e ovviamente non è possibile rinunciare soltanto alla parte debitoria. Nel caso in cui l’erede si trovasse in possesso dei beni della persona deceduta (familiare convivente) il margine di tempo per l’accettazione o il rifiuto scende a 3 mesi dalla data di apertura della successione.
In alternativa è possibile decidere di accettare l’eredità con beneficio d’inventario. In questo modo avviene una netta separazione, a livello giuridico, tra il patrimonio della persona e quello dell’erede. Così facendo, eventuali creditori non potranno mai agire con pignoramenti sul patrimonio personale, ovvero quello di cui disponeva già una persona al momento della morte del familiare. Questa rappresenta una buona alternativa per chi eredita dei beni materiali di valore, accompagnati però da un debito consistente.
E’ infine molto importante prestare attenzione anche alle modalità di notifica della cartella agli eredi. Questa deve essere fatta pervenire presso l’ultimo indirizzo del debitore ed essere intestata agli eredi. Nel caso in cui quest’ultimi avessero opportunamente segnalato il decesso del debitore e ricevessero comunque una cartella intestata soltanto a lui, non sarebbero tenuti ad emettere il pagamento. Se invece la cartella viene notificata ai singoli eredi, con il corretto nominativo e l’indirizzo giusto allora la cartella non può essere impugnata.