In caso di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale se si verificano le condizioni indicate nell’articolo 15 al comma 1 lettera b del Tiur è prevista una detrazione dall’Irpef del 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 4.000 euro.
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Mutuo cointestato: cosa succede
Qualora il mutuo fosse cointestato, allora il limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra tutti i mutuatari in parti uguali o comunque in base alle diverse percentuali ricavabili dallo stesso contratto di mutuo.
La ripartizione del limite di spesa va effettuata anche quando uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione, non avendo la proprietà dell’immobile.
C’è però una eccezione ed è relativa al mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, ipotesi in cui il coniuge che sostiene interamente la spesa può usufruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, a condizione che il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione.
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