Assegno Unico 2022. Si tratta, come in molti già sapranno, della nuova misura economica pensata appositamente per le famiglie con i figli a carico, riconosciuta a partire dal settimo mese di gravidanza e fino all’età di 21 anni.
La novità a partire dallo scorso gennaio 2022
A partire dallo scorso 1 gennaio 2022, è stato possibile inoltrare le domande per l’agevolazione. Nel frattempo, invece, i primi pagamenti hanno avuto inizio proprio a metà del mese appena trascorso. Una domanda rimane sulla questione: come funziona l’agevolazione per le famiglie con genitori separati, divorziati o semplicemente non conviventi? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.
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Cosa cambia in caso di separazione
Per prima cosa, è bene ricordare che la domanda per l’assegno unico universale deve essere presentata solamente da uno dei due genitori responsabili. In caso di separazione della coppia genitoriale, allora ci saranno le seguenti modalità per l’erogazione dell’assegno:
- nel caso in cui il figlio dovesse essere in affidamento esclusivo ad uno solo dei due genitori separati, il pagamento spetta in misura intera al genitore affidatario ed il richiedente opta per la richiesta dell’importo al 100%;
- nel caso in cui i genitori sono separati e hanno l’affido condiviso dei figli, allora l’importo spettante dell’assegno unico deve essere accreditato in misura pari al 50% ad entrambi i genitori;
- nel caso, infine, di affidamento condiviso e collocamento del minore presso il richiedente, si può anche optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario.
Calcolo ISEE per le coppie di genitori separate
L’ISEE rimane una certezza: anche in caso di separazione della coppia genitoriale, l’assegno unico per i figli si calcola in base al calcolo dell’ISEE per il nucleo familiare del figlio che ne risulta beneficiario. La somma complessiva, allora, sarà costituita da:
- una quota variabile calcolata e modulata in modo progressivo, da un massimo di 175 euro per ogni figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro, ad un minimo di 50 euro per ogni figlio minore in assenza di ISEE. Oppure con ISEE pari o superiore a 40.000 euro;
- una quota a titolo di maggiorazione per rifocillare un’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare. Questo in caso l’importo dell’assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale) percepite precedentemente;
- sono, infine, previste anche ulteriori maggiorazioni nei casi di nuclei numerosi (in particolare per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, oppure genitori tutti e due titolari di reddito da lavoro e figli affetti da disabilità.