Basteranno elementi “obiettivi e sintomatici” a provare la lucidità di un conducente.
Addio alcoltest per chi trasgredisce il tasso alcolemico e il codice della strada. Durante i controlli gli agenti potranno affidarsi anche solo al “fiuto” o a segni evidenti di ubriachezza per determinare se un conducente sia in grado di mettersi alla guida o no. A stabilirlo è la Cassazione attraverso una sentenza, come riportato oggi da Il Messaggero.
Addio alcoltest: come cambieranno i controlli
Basteranno elementi “obiettivi e sintomatici” per permettere alle forze dell’ordine se una persona può mettersi alla guida. Niente più alcoltest, perché basterà anche solo l’odore dell’alcol a provare lo stato di lucidità di un conducente. A questi si aggiungono domande che stabiliranno riflessi e capacità di intendere e di volere. È quanto riporta la Cassazione in una sentenza, mettendo in discussione la soglia consentita e verificata via alcoltest dell’1.5.
Secondo la Cassazione, “l’esame strumentale non costituisce una prova legale”, in quanto secondo la Corte basterebbero elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada (ossia la guida in stato ebbrezza). Inoltre, nel rispondere con una sentenza al ricorso di un automobilista di Brescia, “qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione”, tra queste per i giudici figurano più le testimonianze delle autorità e non l’acoltest.
“Ne consegue pertanto che, in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico – si legge nella sentenza -, “il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1.50″.