Prendere in affitto un appartamento comporta degli obblighi, ma anche una serie di diritti in capo all’affittuario. Una delle domande più ricorrenti è quando il locatario possa sospendere il pagamento del canone e in particolare: può farlo nel caso in cui nell’abitazione ci sia muffa?
La risposta sembra essere semplice, ma presenta comunque casi specifici che vanno esaminati singolarmente. Sicuramente è compito del locatore assicurare che la casa data in fitto sia agibile e, non di meno, salubre. La comparsa di muffa, evidentemente, non garantisce la salute di chi ci vive all’alterno. E allora non sembra una domanda difficile alla quale dare una risposta a chi spetti provvedere e se, nel caso di specie, l’inquilino può esimersi dal pagare l’affitto.
La legge tende a tutelare l’inquilino, ma bisogna esaminare le varie situazioni
Di sicuro la Cassazione nel tempo si è pronunciata con una serie di provvedimenti che si dimostrano tutelanti per l’affittuario. Ma bisogna dire che non i tutti i casi la responsabilità cade proprietario dell’immobile. Esistono delle situazioni in cui la ‘colpa’ ricade sull’inquilino. Non resta, pertanto, che analizzare alcune fattispecie per verificare quando è nel diritto dell’inquilino sospendere il pagamento del canone.
Cosa prevede la legge
Ebbene nel caso in cui nella casa presa in fitto improvvisamente appaiano macchie di muffa bisogna esaminare i vari casi:
- La muffa è stata provocata dalla rottura di un tufo che è di pertinenza dell’appartamento. In questo caso spetta al proprietario pagare l’idraulico e anche i lavori di muratura per ripristinare la situazione all’interno dell’abitazione così come previsto nel contratto d’affitto.
- Nel caso in cui la muffa sia provocata dalla rottura di un tubo condominiale, allora sia il locatore sia l’affittuario possono agire per chiedere l’intervento di riparazione e anche i lavori per l’eventuale ammaloramento delle pareti a causa delle infiltrazioni di acqua.
- Esiste anche la possibilità che nell’abitazione presa in fitto si presenti la muffa a causa della rottura di una tubatura, ma che l’inquilino ometta di darne comunicazione al proprietario. In questo caso è la condotta negligente dell’affittuario ad aver provocato il danno ed è pertanto a lui che spettano tutte le spese necessarie a ristabilire le condizioni esistenti al momento della firma del contratto. Lo stesso vale se l’inquilino abbia creato le condizioni perché si producesse la muffa, per esempio lasciando le finestre aperte nonostante il maltempo.
L’inquilino può sospendere il pagamento del canone?
Originariamente si riteneva, grazie anche alla posizione assunta dalla Cassazione, che ove il proprietario non garantisse agibilità e salubrità dell’immobile, l’affittuario potesse sospendere il pagamento del canone. Ora si precisa che qualora, l’inquilino si trovi nell’impossibilità di trovare un’altra soluzione abitativa, può ridurre l’importo dell’affitto o addirittura non pagarlo. Sempre che non si tratti di un problema irrilevante, nel qual caso l’unico modo per l’affittuario è quello di agire in Tribunale. Resta sempre salva la possibilità dell’inquilino di lasciare l’appartamento nel caso in cui si presenti una situazione insalubre, come la presenza di muffa, purché dia congruo preavviso al proprietario: 6 mesi.