Il reato di omicidio stradale è sempre più vicino a diventare realtà. Il sì dell’Aula della Camera al disegno di legge è arrivato con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti, ma, essendo stato modificato, ora dovrà tornare al Senato. Contro ha votato Sel, mentre FI e M5S si sono astenuti. Diverse le novità introdotte, dall’omicidio colposo che diventa reato, fino alle pene aumentate per chi lo commette in stato di ubriachezza o sotto effetto di droghe o per chi si dà alla fuga.
Queste, sintetizzate, le principali novità contenute nel testo.
OMICIDIO STRADALE
L’omicidio stradale colposo sarà un reato a sé, suddiviso però in tre varianti: se la morte è stata causata violando il codice della strada resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni), mentre sale notevolmente negli altri casi: se chi guida è in stato di ebbrezza grave, ovvero con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischia da 8 a 12 anni di carcere. Severe le pene (da 5 a 10 anni) anche per chi ha un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).
LESIONI STRADALI: Anche qui pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (da 0,8 g/l) o se l’incidente è causato da manovre pericolose, la reclusione va da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
CONDUCENTI MEZZI PESANTI: L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
FUGA CONDUCENTE: Scappare dopo l’incidente comporta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. È inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
REVOCA PATENTE: In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
RADDOPPIO PRESCRIZIONE: Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave. Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il PM, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
PERIZIE COATTIVE: Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal PM.
Omicidio stradale, la Camera approva il disegno di legge
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