Avere un figlio piccolo comporta la necessità di soddisfare anche i bisogni affettivi e relazioni del bambino, anche se si è un genitore che lavora. È per questa finalità che nasce il congedo parentale.
Si tratta di una sorta di “permesso” del quale possono usufruire entrambi i genitori del bambino fino al compimento dei 12 anni di quest’ultimo.
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Qual è il periodo di cui si può usufruire
Il padre e la madre non possono usufruire di un periodo superiore ai 10 mesi che possono eventualmente salire ad 11 se il padre usufruisca di almeno 3 mesi di permesso.
Il periodo di congedo parentale può variare a seconda del tipo di occupazione che fa l’altro genitore. È di 9 mesi per le madri dipendenti; di 9 mesi per i padri dipendenti e può raggiungere i 10 mesi se questi si astengano dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi; di 11 mesi per il genitore solo; mentre per quei lavoratori che sono iscritti alla gestione separa dell’Inps il lasso temporale del permesso è di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Diverso per le lavoratrici autonome che possono contare su 3 mesi di permesso entro il primo anno di vita del bambino.
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Qual è l’indennità in caso di congedo parentale
In caso di congedo parentale il lavoratore ha diritto a un’indennità del 30% della retribuzione nei primi 9 mesi di congedo, quando questo viene usufruito nei primi 12 anni del figlio.
Come fare domanda
La domanda per il congedo parentale va presentata all’INPS prima dell’inizio del periodo di congedo che si intene richiedere. Questo perché vengono corrisposti solo i giorni di permesso utilizzati dopo la presentazione della domanda.
La richiesta può essere inviata o sul sito internet dell’Istituto, previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS; anche rivolgendosi al Contact Center INPS, al numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile; o fisicamente presso i patronati o gli intermediari dell’Istituto.
Ma si tratta di servizi che non sono ancora attivi perciò bisogna inviare la domanda al proprio datore di lavoro e regolarizzare successivamente con la presentazione della domanda telematica all’INPS.
Tutt’altra cosa per i lavoratori autonomi che possono astenersi dal lavoro e presentare domanda all’INPS quando sarà attivata la procedura telematica.