Con l’avvio di una attività lavorativa nasce l’obbligo di versare un contributo sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.
Contributi come si calcolano
La somma da corrispondere verrà calcolata applicando un’aliquota percentuale sulla retribuzione del dipendente o sul reddito da lavoro autonomo. L’importo così calcolato deve essere versato all’ente di previdenza che si occupa della gestione e dell’erogazione delle prestazioni previdenziali. A seconda del tipo di occupazione svolta dal prestatore cambiano la base imponibile, la misura e la modalità di versamento. Oggi considereremo le conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo di contribuzione all’INPS.
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Crescono i tassi di interessi sui contributi non versati
L’Inps ha dato notizia che è prevista una variazione dell’interesse di dilazione e differimento degli importi aggiuntivi per ritardo oppure mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Si tratta di una conseguenza dell’aumento di 50 punti base del tasso di interesse relativo ad operazioni di rifinanziamento determinato dalla Banca Centrale Europea. Il tasso si attesta sullo0.50% dallo scorso 27 luglio 2022 e si applica sugli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di assistenza e previdenza obbligatorie e sulla misura delle sanzioni civili.
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione a rate dei debiti per contributi e sanzioni civili è, quindi, equivalente al 6,50% annuo.
Quali sanzioni si applicano
In caso di omissioni e ritardi nel versamento di contributi e premi la sanzione sarà del 6% in ragione d’anno. Il tasso resta fermo al 30% annuo in caso di evasione tenendo conto del limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non pagati entro la scadenza.
Le sanzioni ridotte continueranno ad essere applicate nelle procedure concorsuali restando soggette al calcolo nella misura del TUR. Condizione necessaria è il preliminare versamento integrale di tutti i contributi e delle spese. Infine, l’ipotesi di evasione comporta una sanzione equivalente al tasso precedentemente citato maggiorato di due punti percentuali.