Con il decreto legislativo numero 105 del 30 giugno 2022, a partire da oggi, sabato 13 agosto, entrano in vigore le novità normative in materia di congedo parentale, maternità e paternità. Le misure prevedono tra le altre cose, l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio che va a sostituire il congedo obbligatorio del padre e quello facoltativo sempre del padre, introdotti dalla legge numero 92 del 2012.
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Cosa cambia per il congedo parentale da oggi
La misura permette al padre lavoratore di usufruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi e autonomo rispetto a quello della madre. In caso di parto plurimo, invece, i giorni passano da dieci a venti. Il congedo viene applicato anche in caso di padre adottivo o affidatario.
Riconosciuta un’indennità giornaliera del 100% della retribuzione per i giorni di congedo di paternità obbligatorio. Questa nuovo congedo può inoltre essere fruito a partire da due mesi prima dalla presunta data del parto e fino a 5 mesi successivo alla nascita del figlio.
Lavoratrici autonome
Novità in arrivo anche per le lavoratrici autonome. A quest’ultime in caso di gravi ed accertati complicanze della gravidanza è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto. L’indennità è calcolata esattamente come i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice.
Lavoratori dipendenti
Novità anche per il congedo parentale dei genitori iscritti alle varie gestioni. Alla madre fino al dodicesimo anno di età del bambino spetta un periodo indennizzabile di tre mesi che non è trasferibile all’altro genitore. Al padre invece fino al dodicesimo anno — non più al sesto — di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, anch’esso non trasferibile all’altro genitore.
Inoltre, entrambi i genitori hanno altresì diritto ma in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata massima di 3 mesi per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra genitori di nove mesi e non più di sei. Non cambiano invece i limiti massimi individuali di entrambi i genitori.