Quarantena, auto-sorveglianza, mascherine, il Governo aggiorna le FAQ per rispondere alle domande dei cittadini. Cambiano ancora le disposizioni in materia di Covid in Italia e da domani, mercoledì 5 gennaio 2022, entreranno in vigore alcune delle nuove regole in merito alla gestione del periodo di isolamento. Anche per i dispositivi di protezione individuale l’esecutivo ha introdotto norme più stringenti (come per l’uso delle FFp2).
In particolare sono i provvedimenti per le quarantene ad essere stati “spacchettati” a seconda intanto del proprio status vaccinale ma anche dalla comparsa o meno dei sintomi. Regole che vanno a sommarsi da quanto stabilito dalle singole Regioni e che rischiano di creare confusione. Per questo il Governo ha provato a fare chiarezza. Ecco dunque cosa c’è da sapere.
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Quanto dura la quarantena
Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- a chi è guarito dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).
Cos’è l’auto-sorveglianza
Per le tre categorie sopracitate si applica soltanto una auto-sorveglianza. L’obbligo è quello di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto).
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.
Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
Quanto dura la quarantena dei non vaccinati (o da chi è vaccinato da meno di 14 giorni)
Per i soggetti non vaccinati invece o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.
Mascherine, quando devo usare la FFp2 e quando basta quella chirurgica
Novità ci sono anche per l’utilizzo delle mascherine. In alcuni casi infatti non basterà più quella chirurgica ma servirà quella FFp2. I provvedimenti inoltre si applicano a prescindere dalla colorazione delle Regioni. L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido infatti su tutto il territorio nazionale.
Quando e dove si deve indossare la mascherina
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus). L’obbligo non è comunque previsto per i bambini sotto i 6 anni di età, per persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; agli operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso mentre si effettua l’attività sportiva, mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito, quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
Quando devo indossare una FFP2
In alcune circostanze è stato introdotto l’obbligo dell’uso di uno specifico tipo di mascherina, ovvero la FFP2 in specifiche situazioni:
- Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali. Sale da concerto, sale cinematografiche. Locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- Eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
- Per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale. Treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity. Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni. Autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente. Funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento. Mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- Per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.
Mascherine: ulteriori regole
Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2 – devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.
In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”. Parliamo dei DPI monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.