Il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori è ormai diventato una vera e propria piaga, i cui effetti si ripercuotono generalmente sui figli contesi, vittime a loro insaputa, dei contrasti tra i genitori. La separazione dei genitori è sempre un evento traumatico per un bambino, soprattutto se il suo affidamento diventa oggetto di contesa. Per questo la maggior parte degli ordinamenti giuridici, tra cui anche quello italiano, prevede anche l’affidamento condiviso, oltre che ad una serie di soluzioni che permettono al bambino di frequentare e conservare rapporti familiari con entrambi i genitori.
Tuttavia, se i due genitori vivono in due Paesi differenti, oppure uno di essi intende trasferirsi in un altro Paese, l’evento della separazione potrà essere ancor più traumatico, perchè se entrambi i genitori vogliono l’affidamento dei minori, sarà difficile giungere ad un accordo. Inoltre, come spesso avviene, colui che sottrae è il genitore che non ha ottenuto l’affidamento dei figli, oppure teme di non ottenerlo e per questo li porta con sè all’estero commettendo reato.
Sempre più minori rapiti e portati via dall’Italia nel paese straniero da cui proviene l’altro genitore. Molte madri dell’Est Europa lo fanno, alimentando una casistica ormai preoccupante, ma ne sono autori anche diversi padri originari del Nord Africa e di religione musulmana.
Da qui nasce l’idea di Adiantum – Associazione di Aderenti Nazionali per la Tutela dei Minori di realizzare una sorta di vademecum della sottrazione internazionale arricchito dalla guida del Ministero degli Affari Esteri.
Cosa bisogna fare se vi è il dubbio che possa verificarsi una sottrazione internazionale ?
“Se ci sono forti sospetti e soprattutto prove di una potenziale sottrazione, chiedete come misura preventiva e cautelare il ritiro del passaporto e/o della carta d’identità italiana e straniera del minore, e anche del passaporto e/o della carta d’identità del genitore straniero, con notifica di avvenuto ritiro dei documenti da parte del tribunale italiano all’ambasciata estera rappresentante il genitore straniero ed il minore binazionale. Inoltre richiedete a tale ambasciata di non emettere un nuovo passaporto provvisorio per il genitore straniero e per il minore” afferma il delegato ADIANTUM per le sottrazioni internazionali, Marco Di Marco.
“Attenzione però, questa misura cautelare potrebbe essere insufficiente perché l’ambasciata estera potrebbe non rispettare la vostra richiesta di non emettere i documenti provvisori” aggiunge Marco Di Marco.
Il tribunale italiano, in caso di forti sospetti o prove di una potenziale sottrazione, deve emettere relativamente al minore il divieto di espatrio dall’Italia e la segnalazione alle liste di frontiera. Attenzione però, perchè questo provvedimento di divieto di espatrio dal territorio italiano può essere facilmente disatteso dal genitore straniero, in quanto nell’aerea dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Shengen non ci sono più i controlli alle dogane dei confini di stato per spostamenti via terra, come neanche ai terminali check-in degli aeroporti e porti, e il divieto di espatrio dal territorio italiano non è segnalato nei terminali. Solo un controllo a campione fortuito da parte delle forze dell’ordine italiane potrebbe riconoscere tale divieto emesso da un giudice italiano e sventare il tentativo di espatrio.
Pertanto, in tutti i casi sospetti o provati, si deve necessariamente emettere la segnalazione nel circuito Shengen/SIRENE come unica vera prevenzione. Tale segnalazione, in applicazione dell’art. 97 della convenzione di Shengen, registra il minore nelle liste di frontiera di tutti i paesi aderenti a tale convenzione, così come anche in tutti i paesi del mondo per quanto riguarda il circuito SIRENE, nel caso in cui il genitore sottrattore straniero volesse trasferire illegalmente il minore binazionale al di fuori dell’aerea Shengen.
Le forze dell’ordine straniere o italiane, durante i controlli negli aeroporti, porti marittimi o altri luoghi, contatterebbero subito il magistrato responsabile di tale divieto, il quale a sua volta può decidere di far andare a prendere il minore oppure di riconsegnare il minore in Italia.
Cosa bisogna fare se è stata attuata una sottrazione di minore internazionale ?
1) Denunciare il fatto presso la Procura della Repubblica di zona o in alternativa presso un Posto di Polizia, chiedendo che si proceda penalmente contro i responsabili per i reati puniti e perseguiti dall’art. 605 bis del Codice Penale. Alla fine della denuncia inserire la seguente frase:” Chiedo inoltre, ai sensi dell’art. 408 del c.p.p., di essere avvisato in caso di archiviazione del presente procedimento”. Cercare in tutti i modi di evitare che si proceda penalmente secondo l’art. 574 bis del Codice Procedura Penale, perché questa formula è risultata totalmente inefficace. Infatti, sono previsti anche per il 574 bis c.p. tre gradi di giudizio (primo grado, appello e cassazione), e il tutto serve solo a perdere tempo inutile nei tribunali, a spendere somme cospicue senza avere la certezza della pena (il reato prevede al massimo una pena di quattro anni). Con il nuovo decreto svuota carceri e l’indulto il genitore sottrattore non sconta neanche qualche minuto di carcere, e il minore sottratto non viene ricondotto sul territorio italiano.
La differenza sostanziale consiste nel fatto che Il reato di sottrazione internazionale di minori (art. 574 bis c.p.) è un reato compiuto sui genitori e non sul minore, quindi non riconosciuto come reato in diversi paesi nel mondo. Mentre il reato previsto nell’art. 605 bis c.p (rapimento di incapace/ sequestro di persona), con l’aggravante parentale dell’art 630 bis c.p., consente l’immediata emissione di un mandato di custodia cautelare, e di un mandato di cattura europeo/internazionale perseguito dall’Europol/Interpol, che utilizza i mezzi previsti per un rapimento (intercettazioni telefoniche, controllo delle carte di credito e delle email del genitore straniero rapitore etc).
In tal modo, il minore binazionale rapito verrebbe individuato con meno difficoltà e riportato il più velocemente possibile.
L’esperienza della procura di Vicenza insegna che l’utilizzo dell’art. 605 c.p., da solo, non sempre è sufficiente, perché le forze Europol/Interpol straniere spesso conducono indagini passive o – addirittura -comunicano al loro connazionale rapitore data ed ora esatta in cui faranno il sopralluogo per rimpatriare il minore. Pertanto, allo scopo di prevenire questi episodi di elusione e ostacolo alla Giustizia, la procura italiana dovrà dare l’accreditamento al proprio ufficiale giudiziario e, con una rogatoria internazionale, inviarlo nel territorio dove si trova il minore per effettuare indagini congiunte con i loro colleghi stranieri, in modo da assicurare il sicuro ritorno.
Con questo metodo la procura di Vicenza è riuscita ad ottenere in passato il 90 % dei rimpatri in Italia dei minori binazionali rapiti all’estero. Per informazioni esatte, professionali e dettagliate rivolgersi presso la procura di Vicenza a: Procuratore PECORI – Tel.: +39 0444 398301, +39 0444 398314 e al Brigadiere FABRIZIO CANNATA – Tel.: +39 0444 398333.
2) Sia in caso di coppie di fatto, sia di coppie sposate, chiedere al Tribunale competente che venga sospesa, con procedura d’urgenza, la Responsabilità Genitoriale al genitore che ha rapito il figlio ( a causa del grave reato commesso).
3) Se siete sposati, separati o divorziati o conviventi, e il figlio rapito è stato portato in uno stato che ha sottoscritto la Convenzione dell’Aja, chiedere al tribunale competente, con procedura di urgenza, che vengano riviste le condizioni di affidamento del Minore chiedendo l’affido esclusivo per il genitore vittima di sottrazione internazionale sulla base della Convenzione, nonchè e l’immediato rientro in patria del Minore.
4) Denunciare il fatto, se il Minore è stato portato all’estero, al Ministero degli Esteri Tel. +39 06 36913800;+39 06 36913900; 39 06 36912804; +39 06 36918572; +39 06 36912814.
5) Denunciare il fatto all’Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia, dipartimento per la giustizia minorile, affinchè venga attivata la Convenzione dell’Aja Tel.: +39 06 68188325 ; +39 06 68188328 ; +39 06 68188329 06 68188419.
6) Se il figlio rapito è stato portato in uno stato della Comunità Europea, sulla base del Regolamento Europeo n° 2201/2003, detto anche Regolamento Bruxelles 2 bis, si può far riconoscere ed eseguire le sentenze italiane purché nello stato dove si trova il Minore sia previsto lo stesso reato.
7) Contattare l’ambasciata italiana all’estero dove ipoteticamente si trova il minore sottratto, chiedendo di far fare alle forze di polizia straniere un sopralluogo presso l’ipotetico indirizzo o posto dove si trova il minore in modo da velocizzare eventualmente l’intercettazione del minore ed intervenire al più presto possibile e permettere ai tribunali italiani ed alle autorità centrali, ministero della giustizia dipartimento giustizia minorile di agire in maniera più veloce. L’ambasciata italiana all’estero può fornire una lista di avvocati stranieri traduttori ed interpreti accreditati presso tale ambasciata.
In caso di separazione dal coniuge straniero, provate a consentirgli un ampio contatto con il figlio. Non esasperate la situazione, non provate mai ad impedirgli di vedere il proprio figlio. Mantenete, ove possibile, un rapporto civile, non dimenticando che le radici familiari, culturali e sociali del vostro ex partner non si trovano in Italia, ma in un altro paese, e che questa circostanza è fondamentale per il futuro della relazione. Proprio le situazioni in cui il coniuge straniero si sente (giustamente o ingiustamente) ostacolato nei rapporti con i figli, finiscono spesso con una sottrazione.
Se la sottrazione è avvenuta, agite subito e celermente per le vie legali. Non fidatevi di promesse o richieste di tempo “per riflettere”. Evitate discussioni sulla situazione giudiziaria con il genitore sottraente, queste discussioni devono rimanere in sede giudiziaria o avvenire tra i legali. Spesso le cause sono lunghe e difficili da vincere, e nell’immediatezza della sottrazione il contatto con il vostro figlio dipende dalla buona volontà del genitore sottraente.
Provate a mantenere buoni rapporti con la famiglia del genitore sottraente o con amici comuni. Questo potrebbe facilitare i contatti con i vostri figli o favorire il raggiungimento di una soluzione pacifica.
Usate i mass-media con cautela, la pubblicazione della sottrazione può rendere la situazione ancor più complicata. Rivolgetevi ai mass-media solo in situazioni disperate.
Valutate i consigli delle autorità italiane preposte alla gestione di questi casi (Ministero degli Affari Esteri, Autorità Centrale Giustizia Minorile, Ambasciate ecc.) con una buona dose di scetticismo.
Il diritto del minore ad avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambi i genitori, anche dopo la separazione e il divorzio dei genitori, è considerato un diritto irrinunciabile da difendere.
Massimiliano Gobbi