Procedure facilitate per chi non ha figli o si divide consensualmente, per le cause giudiziali resta tutto come prima. Ecco tutte le novità, con tempi e costi.
Il Parlamento ha di recente approvato il decreto legge 132/2014 che modifica la legge del 1970 sul divorzio, semplificando in parte le procedure della fine del matrimonio. Attenzione però a parlare di “divorzio breve” perchè tale decreto legge non ha nulla a che fare con il ddl proposto dalla LID, Lega Italiana divorzio breve, e già passato alla Camera lo scorso aprile ma tutt’ora bloccato al Senato !
Tale decreto legge sul processo civile introduce una serie di misure finalizzate a rendere più veloci i tempi della giustizia civile. Tra queste figurano novità importanti che riguardano, oltre alle nuove procedure sui divorzi, anche l’arbitrato e la negoziazione assistita.
Quando i coniugi non hanno figli e sono d’accordo nel dividersi, la procedura diventa molto facile ed economica. I coniugi possono comparire davanti all’ufficiale dello stato civile del comune per concludere un accordo di: separazione; scioglimento del matrimonio; cessazione degli effetti civili; modifica delle condizioni di separazione; divorzio. L’assistenza dei difensori non è obbligatoria. Se l’accordo viene stilato senza l’aiuto di un legale, l’intera procedura costa addirittura 16 euro, corrispondenti ai diritti di pubblicazione di matrimonio, e richiede un’attesa di 30 giorni. Fermo restando che devono intercorrere tre anni tra la separazione e il divorzio. Basterà presentarsi dal Sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi e presentare un documento in cui entrambi dichiarino di volersi dividere alle condizioni elencate. Per la stesura di tale atto ci si può far aiutare da un avvocato, ma è facoltativo. I due coniugi devono firmare accordo e dichiarazione davanti al sindaco, che li invita a ripresentarsi dopo 30 giorni per confermare la scelta. Se non dovessero tornare, restano a ogni effetto marito e moglie.
Se ci sono figli, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, trasferimenti immobiliari, assegni e case coniugali serve l’avvocato ma non sarà necessario finire in tribunale, basterà risolvere tutto nello studio del legale. Chi si separa consensualmente, e presenta personalmente il ricorso, spende 43 euro. Nei divorzi consensuali, invece, sono obbligatori due avvocati. Se prima del decreto legge dividersi in modo consensuale richiedeva in media 100 giorni, contro i 675 delle divisioni giudiziali, da adesso in poi i tempi potrebbero allungarsi per chi si divide dall’avvocato. Questo infatti, nelle separazioni di coppie con figli e in certi casi anche di quelle senza figli, deve aspettare il nulla osta del Pm. Ma non è indicata una scadenza entro la quale debba arrivare.
Se i coniugi non condividono la decisione di separarsi o non sono d’accordo sulle condizioni, dovranno vedersela in tribunale, secondo le regole già in vigore per la separazione e il divorzio giudiziale. Oltre al contributo unificato di 98 euro, in questa situazione le parcelle degli avvocati possono raggiungere cifre esorbitanti che in alcuni casi superano quota 10.000 euro quando l’accordo non si trova. Inoltre il coniuge cui venga addebitata la separazione dovrà pagare, oltre al suo avvocato, anche quello dell’ex, sia nei processi per la separazione che per il divorzio.
Per quel che riguarda invece l’arbitrato, con il nuovo decreto legge ora, su richiesta delle parti, le cause ancora pendenti in tribunale o in appello possono essere trasferite a seconda del valore (più o meno superiore a 100mila euro) a un collegio arbitrale o a un arbitro unico. Gli arbitri saranno individuati tra gli avvocati iscritti all’albo da almeno 5 anni. Il lodo avrà gli stessi effetti della sentenza. L’arbitrato è tuttavia espressamente escluso in caso di diritti indisponibili o cause di lavoro. Un successivo regolamento del ministero della Giustizia dovrà prevedere incentivi di natura economica.
Altro strumento di risoluzione stragiudiziale, è l’accordo gestito dagli avvocati delle parti, con tempi di conclusione non superiori a 3 mesi (salvo proroga di altri 30 giorni). L’accordo avrà valore di titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In alcune materie, come il pagamento di somme inferiori a 50mila euro o il risarcimento del danno da incidente stradale, la negoziazione assistita è condizione di procedibilità per l’azione civile. Si accorcia anche il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, che sara’ limitato al mese di agosto.
Nelle cause meno complicate, che richiedono un’istruttoria limitata e dove a decidere e’ il tribunale in composizione monocratica, il giudice può stabilire d’ufficio il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione. Accelerazioni anche nel processo di esecuzione, attraverso la semplificazione dell’espropriazione forzata e l’impiego di procedure informatizzate. Il tribunale, su istanza del creditore, può autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare. Più facile anche il pignoramento dei veicoli. Saranno però impignorabili i depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche. Per disincentivare chi ha torto a fare comunque causa, e’ stata quasi azzerata la discrezionalità del giudice di compensare le spese legali. Dal momento della domanda giudiziale e’ previsto un sostanzioso aumento (dall’uno all’8,15 per cento) del tasso di mora in corso di giudizio.
Massimiliano Gobbi